ferie-estive-2019-giudici-avvocatiFerie estive 2019 per giudici e avvocati più lunghe: il CSM interviene sulle ferie dei magistrati, con ovvie conseguenze anche sull’attività degli avvocati. Niente udienze nel “periodo cuscinetto” eccetto affari urgenti e indifferibili.


La delibera del 22 maggio 2019, adottata su iniziativa della IV e della VII commissione, ridetermina le modalità organizzative relative al periodo feriale in relazione alla pronuncia del Consiglio di Stato del 29 aprile 2019, che ha ritenuto le misure organizzative adottate insufficienti a garantire l’effettivo godimento delle ferie da parte dei magistrati.

L’applicazione concreta, da parte dei dirigenti degli uffici, delle regole organizzative predisposte dal Consiglio, non sempre aveva dato risultati soddisfacenti e sufficientemente uniformi. Tant’è che, nei primi anni di applicazione del nuovo regime, numerose tabelle feriali predisposte dai dirigenti degli uffici erano state censurate dallo stesso CSM.

Questo perché prive delle disposizioni necessarie (o comunque sufficienti) a rendere effettivo il godimento delle ferie di tutti i magistrati. Anche per questo motivo, sin dall’inizio, la questione delle ferie dei magistrati ordinari si mise in evidenza anche del giudice amministrativo.

Ferie estive 2019 per giudici e avvocati più lunghe

Nello specifico, il giudice amministrativo ha rilevato come sia necessario evitare che gli uffici dispongano autonomamente, dovendo essere l’organo di governo a dare indicazioni in ordine alle adeguate misure compensative da predisporre per rendere effettivo il godimento delle ferie, con specifico riferimento al deposito dei provvedimenti e alla preparazione delle attività successive al periodo di ferie. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato reputa congruo un periodo c.d. cuscinetto di 15 giorni.

Pertanto la delibera consiliare provvede in primo luogo a determinare il c.d. “periodo cuscinetto”, stabilendo che i 10 giorni antecedenti e i 5 giorni successivi al periodo di ferie devono essere destinati rispettivamente alla definizione degli atti in corso e alla preparazione delle attività successive alla ripresa del lavoro, senza fissazione di udienze ordinarie nel periodo 15-25 luglio e 3-7 settembre (ad eccezione della trattazione degli affari urgenti e indifferibili).

Contestualmente si differiscono i termini per la presentazione e approvazione dei prospetti feriali (in tal senso modificati gli artt. 34-36 della circolare sulle tabelle).

Infine, si confermano le disposizioni di cui alla delibera del 25 marzo 2015 in ordine al recupero delle energie lavorative rispetto all’impegno nei giorni festivi, nelle ore notturne e nella giornata del sabato.

A questo link il testo completo della delibera del CSM.