Un recente parere emesso dall’Aran fornisce interessanti indicazioni in merito alla gestione delle ferie arretrate dei dipendenti pubblici: ecco quali sono le conclusioni emerse dal documento.
Dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la questione delle ferie arretrate è diventata un tema di grande interesse tra gli operatori del settore. Un parere recente, reso noto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sul suo sito, fornisce spunti di riflessione, soprattutto per il settore dell’Istruzione e ricerca, ma con implicazioni estese per tutte le amministrazioni pubbliche.
Gestione delle ferie arretrate: i chiarimenti dell’Aran
La normativa contrattuale, come definita dall’articolo 28 del CCNL del 16 ottobre 2008, stabilisce chiaramente che le ferie sono un diritto irrinunciabile. Esse devono essere godute durante ciascun anno solare, tenendo conto delle esigenze di servizio. Il dipendente ha il diritto di frazionarle compatibilmente con tali esigenze, ma la fruizione deve avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, garantendo al lavoratore almeno due settimane continue tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel caso in cui diventi impossibile fruire delle ferie nell’arco dell’anno, il lavoratore ha il diritto di procrastinarne due settimane nei successivi 18 mesi.
Tuttavia, la questione delle ferie “pregresse” costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale. In linea con i principi costituzionali, le ferie sono irrinunciabili, e l’amministrazione deve adoperarsi per garantire al lavoratore il diritto al loro godimento.
Dal punto di vista legale, va sottolineato che il diritto alle ferie è inderogabile e mira a consentire al lavoratore di recuperare energie psicofisiche, tutelando la sua salute e lo sviluppo della sua personalità. Questo obbliga il datore di lavoro a essere “debitore” dell’obbligo di sicurezza e tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti, come sancito dall’articolo 2087 del codice civile.
La recente sentenza della Corte UE del 18 gennaio 2024, nella causa C-218/22, ribadisce che il datore di lavoro non può automaticamente revocare il diritto alle ferie non fruite nei tempi contrattuali. Prima di azzerare il contatore delle ferie, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per garantire al lavoratore la possibilità di usufruirne.
In sostanza, sebbene possano esserci circostanze eccezionali che rendono impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti (come un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un preavviso adeguato, monitorando le ferie residue di ciascun dipendente per agevolarne l’esercizio effettivo del diritto.
Il testo del parere dell’Aran
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it