Il D.M. 17 marzo 2020, dando attuazione all’art. 33, c. 2 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, ha completamente rivisto le regole di programmazione dei fabbisogni di personale e assunzioni, disapplicando di fatto ogni atto già eventualmente adottato.
Le nuove regole legano, in determinati casi, la possibilità di nuove assunzioni a una ponderata temporanea riduzione delle spese di personale, al fine di migliorare la storicità del dato, o a un intervento in aumento rispetto alle entrate dell’ente, quindi di fatto ad una programmazione di bilancio rigorosa. Proprio la programmazione rigorosa è oggi lontana da essere realtà per la maggior parte degli enti locali.
Le innumerevoli incertezze caratterizzanti il particolare periodo storico che stiamo attraversando poco agevolano la redazione di bilanci previsionali definitivi che non necessiteranno di un importante numero di variazioni per plasmarsi rispetto alla mutevole realtà che li circonda.
Il rinvio a settembre per l’approvazione dei bilanci è la fotografia delle difficoltà di tanti enti di trovare la quadra, e per chi ha approvato i bilanci oggi si ritrova a doverli riscrivere integralmente.
Fabbisogni di personale e assunzioni dopo il D.M. 17 marzo 2020
Pertanto, a cascata, diviene di fatto impossibile programmare assunzioni in quanto viene a mancare il denominatore del rapporto che fissa la condizione giuridica per stabilire se l’ente può o meno assumere.
Sulla base del rapporto tra spesa di personale / entrate correnti medie triennio (meno fcde), gli enti si collocano in:
- FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI – possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato;
- FASCIA 2 – COMUNI INTERMEDI – non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello risultante dall’ultimo rendiconto approvato;
- FASCIA 3 – RIENTRO OBBLIGATORIO – dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale obbligatoria fino al conseguimento del valore soglia.
Teniamo presente che è altresì importante prendere attentamente in considerazione la programmazione del personale per effettuare i calcoli previsionali alla luce del bilancio pluriennale, questo al fine di evitare l’insorgere di situazioni critiche che possano portare l’ente ad un posizionamento in una fascia più bassa rispetto quella originale.
Si è di fatto creato un circolo vizioso ove l’attesa delle nuove regole per procedere a rimpinguare la dotazione di personale è vanificata da una programmazione finanziaria resa complicata dal periodo emergenziale o addirittura impossibile negli enti privi della figura del Responsabile dei servizi finanziari.
Oltre alle già note esigenze per la creazione di un albo professionale di tale figura, gli sviluppi normativi, come quello delle assunzioni, collegando possibilità di “azione” ai soli enti capaci di programmare, rende sempre più stringente creare le condizioni affinché la figura del Rsf abbia le competenze che la normativa richieda, che possa agire in concreta autonomia attraverso norme di tutela e possa intervenire con le proprie valutazioni nella fase di creazione delle leggi e non semplicemente esserne il mero attuatore.
Fonte: articolo di Marco Sigaudo e Domenico Coviello