esodatiL’allungamento dell’età pensionabile con riferimento al biennio 2019-2020 avrà effetti anche sui lavoratori esodati.


Ad essere penalizzati dal prossimo adeguamento i lavoratori e le lavoratrici in mobilità che hanno fatto domanda di ottava salvaguardia. L’allungamento dell’età pensionabile con riferimento al biennio 2019-2020 avrà effetti anche sui lavoratori che hanno diritto a fruire della salvaguardia pensionistica o che sono nelle more della certificazione da parte dell’Inps del perfezionamento dei suddetti requisiti. Allungando ulteriormente la data di uscita rispetto alle previsioni in un primo tempo ipotizzate. Ad essere coinvolti sono coloro che hanno fatto istanza di tutela nel profilo dedicato ai lavoratori in mobilità (art. 1, co. 212 lettera a) della legge 232/2016 e che maturano il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, dopo il 2018, entro tre anni dal termine dell’indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile con un requisito diverso dai 40 anni di contribuzione.

 

L’ottava salvaguardia pensionistica tutela, tra gli altri, quei soggetti le cui aziende hanno siglato accordi governativi o non entro il 2011, che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.2014 e che raggiungono il diritto a pensione, con le vecchie regole, entro 36 mesi dopo la scadenza dell’indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile.

 

Marco, ad esempio, è un lavoratore nato il 15 febbraio del 1958 con 36 anni di contributi al termine dell’indennità di mobilità, che terminerà il prossimo 30 novembre 2018. E’ risultato destinatario dell’ottava salvaguardia pensionistica in quanto l’accordo in base al quale è stato collocato in mobilità è anteriore al 2012 ed il rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2014. Sino al 31.12.2018 Marco andrebbe in pensione con la pensione di anzianità con le quote al raggiungimento di un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi unitamente a 36 anni di contributi ed un quorum costituito dalla somma dell’età anagrafica e contributiva pari a 97,6, requisiti che avrebbe raggiunto nel settembre 2019. Dunque sarebbe dovuto andare in pensione il 1° Ottobre 2020 decorsi 12 mesi di finestra mobile.

 

Con l’adeguamento alla speranza di vita che scatterà dal 2019 Marco vedrà slittare la data di pensionamento di altri cinque mesi al febbraio 2020 con decorrenza al 1° marzo 2021. Fortunatamente Marco non perde il diritto alla salvaguardia dato che la (nuova) data di maturazione del diritto a pensione si colloca comunque entro i tre anni dal termine dell’ammortizzatore sociale (cioè entro il 30 novembre 2021).

 

Per alcuni lavoratori, tuttavia, lo slittamento potrebbe determinare il mancato rispetto di tale requisito e, pertanto, la perdita del beneficio della salvaguardia pensionistica. Una vera e propria beffa.

 

 

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La medesima problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia (si veda tavola sottostante). Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria. Un problema a cui, ancora oggi, dopo anni di sperimentazione delle salvaguardie non si è riusciti a risolvere.

 

 

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Nessun problema invece per Dario che va in pensione in regime di salvaguardia con la massima anzianità contributiva, 40 anni di contributi (come prevedevano le vecchie regole). Questo requisito contributivo, infatti, non è oggetto di adeguamento e, pertanto, anche se Dario lo raggiunge dopo il 31.12.2018 la data di pensionamento non subisce alcuno slittamento. Resta fermo che in tal caso si applicherà una finestra mobile leggermente più lunga (15 mesi invece che 12 mesi).

 

L’adeguamento alla speranza di vita non ha effetto, invero, sugli altri profili di tutela contenuti nell’ottava salvaguardia (es. autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS, lavoratori cessati dal servizio, il congedo per assistere figli disabili, lavoratori che hanno concluso un rapporto a tempo determinato eccetera). In questi profili di tutela, infatti, è richiesta la condizione che la decorrenza della prestazione pensionistica sia verificata tra il 6 gennaio 2018 ed il 6 gennaio 2019 e, pertanto, il diritto a pensione deve essere perfezionato almeno con un anno di anticipo a causa delle finestre mobili prima, dunque, che possa scattare l’adeguamento.