schlüssel personSi tratta di una questione che si protrae da diversi anni e che vede protagonisti migliaia di lavoratori in mobilità (ordinaria e lunga) e percettori di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (soprattutto esodati bancari). E’ un periodo di copertura economica erogato in favore dei lavoratori esodati entro il 2010 che sono interessati dallo slittamento delle decorrenze dovute all’applicazione delle finestre mobili annuali (Dl 78/2010).

 

La vicenda nasce dal Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 che ha introdotto dal 1° 2011 le cd. finestre mobili in base alle quali l’assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. La nuova disciplina ha causato, pertanto, un periodo di vuoto economico intercorrente tra la data in cui si sarebbe esaurita la durata degli ammortizzatori sociali e la decorrenza effettiva della pensione.

 

Per ovviare a questo problema il citato decreto ha previsto una tutela consistente nella possibilità per i lavoratori coinvolti nello slittamento di ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione. Vediamo dunque in questa breve guida di ripercorrere la vicenda e di comprendere chi sono i lavoratori che possono beneficiare della proroga del sostegno al reddito.

 

I beneficiari della proroga del sostegno al reddito

 

L’articolo 12, comma 5-bis del decreto legge 78/2010 consente ai lavoratori le cui aziende avevano siglato accordi sindacali entro il 30 Aprile 2010 per la cessazione dell’attività lavorativa di ottenere la proroga degli ammortizzatori sociali per il periodo di “slittamento” della decorrenza della pensione dovuto all’applicazione delle finestre mobili annuali introdotte dal 1° gennaio 2011 con il predetto decreto.

 

Nello specifico possono godere della proroga del sostegno al reddito:

 

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all’interno del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.

 

2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

 

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con decorrenza dell’assegno compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010.

 

Le Formalità per la proroga

 

Con successivi messaggi attuativi (cfr per tutti: messaggio inps 1648/2012) l’Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell’indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa “di voler avvalersi della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5 del dl 78/2010 convertito con legge 122/2010“. Adempiuta tale formalità l’erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell’Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo.

 

Le mensilità coperte

 

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall’applicazione del Dl 78/2010.

 

I decreti attuativi

 

Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi sono stati pubblicati ben cinque decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2015. Si tratta in particolare del Dm 63655/2012, del Dm 68225/2012, del DM 76353/2013 (integrato dal Dm 79413/2014), del Dm 85708/2014 (integrato dal Dm 88332/2015), del Dm 92094/2015. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro degli ultimi due decreti a copertura del 2016 e del 2017.

 

Per spiacevole consuetudine governativa i citati decreti vengono pubblicati con grave ritardo rispetto alle reali necessità degli interessati. Pertanto, nonostante la misura, i lavoratori in parola devono comunque mettere in conto un periodo di vuoto economico tra la fine dell’assistenza dell’ammortizzatore sociale e la reale percezione delle somme in questione.

 

Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell’intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.