I chiarimenti INPS in merito all’accesso e alla decadenza dalla fruizione di ASpI e mini-ASpI in caso di accesso alla pensione.
Pensione e ASpI sono prestazioni incompatibili, a chiarirlo è stata la Circolare INPS n. 180/2014. Il diritto alla fruizione di ASpI o mini-ASpI si perde con l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, anche se le indennità di disoccupazione sono in corso di fruizione. I diritto ad ASpI e mini-ASpI decade dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato. Tale ipotesi di decadenza della fruizione delle indennità di disoccupazione è stata prevista dalla Riforma del Lavoro Fornero che le ha istituite (art. 2, c. 40, lett. c) della Legge n. 92/2012).
Tra coloro che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione l’INPS, nella propria circolare, distingue tra i soggetti che perfezionano o meno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età inferiore a 62 anni:
- nel caso di età superiore o uguale a 62 anni, al momento di accesso al pensionamento non si ha più diritto ad accedere alle indennità ASpI e mini-ASpI;
- in caso di pensionamento prima dei 62 anni di età, essendo prevista una riduzione dell’assegno pensionistico, sarà possibile fruire dell’ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età, a meno che non sia presentata domanda di pensione anticipata.
Non sono invece previste penalizzazioni, anche se il pensionamento anticipato avviene prima di 62 anni d’età quando l’anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria, per donazione sangue, per i congedi parentali, per i congedi e i permessi di assistenza a disabili.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Francesca Vinciarelli