enti previdenzaCondizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta sono stati disciplinati da un decreto del Mef del 19 Giugno 2015, che ha anche individuato le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali gli istituti previdenziali devono effettuare gli investimenti per poter accedere al bonus.

 

Pronto il modello per il beneficio fiscale a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare che impiegano virtuosamente le loro risorse.

 

Ad approvare il modello e le relative istruzioni, un provvedimento del 28 settembre 2015.

Chi può utilizzare il modello

 

Enti di previdenza obbligatori: possono richiedere il credito d’imposta pari alla differenza tra le ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate sui redditi di natura finanziaria (pari al 26%), dichiarate e certificate dagli intermediari o dichiarate dagli stessi soggetti, e l’ammontare delle stesse ritenute e imposte calcolate nella misura del 20%, a patto che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Il credito, dunque, viene calcolato sulla base dei redditi di natura finanziaria assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 (regime dichiarativo) e 7 (regime del risparmio gestito) del Dlgs 461/1997. Forme di previdenza complementare: con lo stesso meccanismo possono chiedere il credito d’imposta pari al 9% dell’ammontare del risultato netto di gestione assoggettato all’imposta sostitutiva e investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’ investimento, esclusivamente in compensazione. Gli enti che intendono accedere al credito d’imposta devono indicare, nell’apposito riquadro del modello, l’importo dei redditi e del risultato netto di gestione che è stato investito nelle attività finanziarie a medio o lungo termine nell’anno precedente a quello della richiesta e l’importo massimo agevolabile.

 

Percentuale del credito d’imposta

 

Stabilita dall’Agenzia delle Entrate, viene calcolata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate ogni anno e il totale del credito d’imposta richiesto. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richiesta, l’Agenzia, con un provvedimento, comunica la percentuale determinata. I beneficiari, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione, presentando l’F24 tramite i servizi telematici delle Entrate.

 

Tempi e modalità di presentazione della domanda

 

La domanda di attribuzione del credito d’imposta va inviata all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, a partire dal 2016; viaggia tramite Entratel o Fisconline e può essere effettuata direttamente, tramite una società del gruppo o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera). La trasmissione avviene tramite il software delle Entrate “Creditoprevidenza”. Il modello, e le relative istruzioni, sono scaricabili dal sito dell’Agenzia.