In un recente parere diffuso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad un quesito di un Comune, chiarimenti in merito alla permanenza minima del personale degli Enti locali in caso di prima assegnazione.
Nello specifico l’Ente ha richiesto un parere in materia di permanenza minima del personale in caso di prima assegnazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-ter del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Il quesito verte attorno alla possibilità che un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione con il consenso dell’ente di appartenenza.
Questo seguendo la disposizione normativa sopra citata, secondo cui: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.”
Scopriamo qual è stata la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Enti locali: permanenza minima del personale in caso di prima assegnazione
In via generale, deve premettersi che nell’ordinamento generale del lavoro pubblico esiste da tempo, per i vincitori dei concorsi, lo stesso obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, così come disposto dall’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001.
Entrambe le norme in argomento, se lette in un’ottica di sistema, stabiliscono l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale neoassunto, affinché la sua allocazione sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato:
- la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione
- e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie per soddisfarlo.
Tuttavia l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non sussiste qualora l’amministrazione rilevi – in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni – che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative.
Ciò, in ogni caso, nella prospettiva di perseguire l’obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività.
In considerazione del fatto che l’ambito di applicazione della norma di cui in oggetto non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione, si ritiene pertanto che, alle condizioni sopra specificate, un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, con il consenso – le motivazioni a sostegno del quale sono da ricondurre alla responsabilità dell’amministrazione, a seguito di valutazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa – dell’ente di appartenenza.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui di seguito il testo completo del parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Buongiorno!
Avrei una domanda relativa a questo articolo. L’obbligo sussiste anche quando si risulta vincitori di un concorso bandito in un altro comparto? Sono stato assunto da un comune l’anno scorso, prima assegnazione. Sto aspettando gli scorrimenti di un altro concorso, ministeriale, nel quale sono risultato idoneo e per il quale dovrei rientrare nel successivo scorrimento.
Qualora dovessi essere convocato nel prossimo scorrimento, potrò firmare con il ministero (e cambiare comparto) oppure sono vincolato all’ente locale per i primi 5 anni? Grazie
Trattandosi di assunzione in seguito a scorrimento di graduatoria e non per procedura di mobilità volontaria, non c’è bisogno dell’assenso della amministrazione di appartenenza. In pratica devi dimetterti e in seguito sarai assunto dal ministero. Nelle dimissioni (che dovrai presentare dopo aver avuto la convocazione per l’assunzione dal ministero) chiedi che non ti venga applicato il mancato preavviso poiché non eri a conoscenza della data di convocazione. Ovviamente se la data di convocazione è oltre un mese non ce n’è bisogno poiché il periodo di preavviso è appunto di 30 giorni per chi ha un‘anzianità inferiore si 5 anni
devi dare le dimissioni, e di conseguenza l’attuale amministrazione di appartenenza non può trattenerti. Assicurati di aver prima firmato il contratto con la nuova amministrazione ministeriale, in cui sia indicata la data di inizio servizio. Poi subito dopo porti al protocollo del tuo comune la lettera di dimissioni con data di fine servizio qualche giorno prima la data in cui inizierai al Ministero. Nella lettera di dimissioni che presenterai chiedi la non applicazione della trattenuta per il mancato preavviso, stante l’impossibilità di sapere con congruo anticipo la data di inizio servizio presso la nuova amministrazione. in bocca al lupo
Buongiorno,
sono in servizio presso l’attuale Comune da un anno e mezzo (a fronte di concorso di mobilità indetta un anno e mezzo fà dall’ente), sono in graduatoria di mobilità per la Regione Lombardia.
Se dovessero chiamarmi occorre il visto di nulla osta?
In caso volessi partecipare ad un altro concorso per altro Comune e vincerlo se la Regione Lombardia dovesse chiamarmi a seguito dello scorrimento della graduatoria entro l’anno prossimo, sarà possibile effettuarla?
Ringrazio anticipatamente della risposta
I 5 anni si applicano anche ai dipendenti assunti prima del D.L. 80/2021.
Quindi un dipendente assunto nel 2019 può trasferirsi presso un altro ente senza chiedere il consenso all’ente di appartenenza?
Buongiorno,
un mio amico è stato assunto presso ente pubblico (università) circa 10 anni fa e meno di 2 anni fa ha ottenuto la mobilità presso altro ente pubblico (agenzia delle dogane). Ad oggi ha partecipato alla mobilità agenzia delle dogane per spostarsi di regione… è possibile che ottenga il trasferimento o ancora non è trascorso il tempo necessario per potersi trasferire?
Grazie
Buongiorno, ho vinto un concorso per mobilità ma il comune di appartenenza mi ha rifiutato il nulla osta in quanto come motivazione sostiene che devono passare 5 anni. Io inizialmente fui assunto a tempo determinato a febbraio 2020 e mi hanno trasformato il contratto in indeterminato a novembre 2021. In questo lasso di tempo non ho avuto stacchi. Inoltre il mio comune sostiene che potrebbe concedermi la mobilità solo da novembre 2026. La mia domanda è, ma non avendo avuto stacchi di contratto non si prende come riferimento per la mobilità la data di prima assunzione? Grazie a chi saprà… Leggi il resto »
Buongiorno, sono stato assunto nel mio ente in categoria c nel 2018. due anni dopo ho fatto un concorso sempre bandito dal mio ente e sono risultato vincitore diventando istruttore direttivo cat. D. Oggi ho fatto una procedura di mobilità in regione ma l’ente di appartenenza (sotto i 100 dipendenti) non mi rilascia il nulla osta sostenendo che i 5 anni di permanenza obbligatoria nella prima assegnazione decorrono dal secondo contratto del 2020 e non dal primo del 2018. E’ una interpretazione corretta o posso far valere le mie ragioni facendo decorrere la prima assegnazione nel 2018? grazie in anticipo… Leggi il resto »