enti-locali-indennita-turno-festivo-infrasettimanaleIn un recente parere l’ARAN si occupa di informare sulle novità relative all’indennità per turno festivo infrasettimanale dopo l’approvazione del nuovo CCNL degli Enti Locali.


La nuova previsione contrattuale relativa alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal 17 novembre 2022 (giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto).

Nel parere che esaminiamo oggi l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) si occupa dunque dell’indennità dedicata al turno festivo infrasettimanale e alla sua possibile retroattività.

Quella relativa è al turno festivo infrasettimanale è solo una delle novità introdotte dal nuovo CCNL Funzioni Locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni: maggiori informazioni sono disponibili qui.

Enti Locali: le novità sull’indennità per turno festivo infrasettimanale

Nello specifico l’ARAN risponde al seguente quesito:

La nuova previsione contenuta all’art. 30, comma 5 lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativamente al turno festivo infrasettimanale, da quando si applica? È legittimo riconoscere l’incremento dell’indennità con effetto retroattivo al 2019?

L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL senza alcun effetto retroattivo, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato CCNL del 16/11/2022.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it