In un recente parere, l’ARAN ha fornito indicazioni circa le condizioni legittimanti per i benefici da terapie salvavita per il comparto degli Enti Locali.
In una risposta ad un quesito l’ARAN fornisce una panoramica sull’argomento.
Nello specifico la domande rivolta all’Autorità era la seguente:
Quali sono le condizioni legittimanti a fruire dei benefici a favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, di cui all’art 37 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018?
Enti Locali: condizioni legittimanti per i benefici da terapie salvavita
L’ARAN ha risposto a questa domanda con il parere CFL131.
In primo luogo l’art. 37 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ha introdotto una particolare tutela a favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita od altre assimilabili.
Pertanto, le condizioni legittimanti a fruire dei benefici della disciplina in esame sono essenzialmente due e devono necessariamente coesistere:
- in primo luogo l’attestazione di sussistenza di grave patologia che richiede terapia salvavita, rilasciata ai sensi del comma 2 dell’art. 37, ai sensi del quale “2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati”. Tale procedura di riconoscimento della grave patologia deve essere attivata dal dipendente;
- e poi la certificazione di malattia, rilasciata dal medico dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente, intendendo per tale anche il medico di medicina generale che, come nel caso di specie, ove sussista il nesso causale tra la terapia salvavita e l’incapacità lavorativa, può rilasciare il certificato di malattia telematico barrando la casella “patologia grave che richiede terapia salva vita”.
Il testo completo del parere ARAN
A questo link potete consultare il testo completo del parere.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it