Una recente Circolare dell’INPS fornisce importanti indicazioni sul contributo forfettario relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
Ricordiamo infatti che il decreto 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, disciplina il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
L’INPS, adesso, fornisce ulteriori e importanti indicazioni su questo contributo.
Emersione lavoro irregolare: le indicazioni INPS sul contributo forfettario
Con la circolare INPS 28 maggio 2021, n. 79, pertanto, si forniscono indicazioni relative a tale contributo forfettario, nonché relativamente
- agli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario
- e alla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.
La circolare fornisce, infine, le istruzioni contabili relativi alle somme dovute all’Istituto a titolo di contributo forfettario.
Il contributo forfettario
Nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, l’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 prevede che il datore di lavoro è tenuto al
“pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.
Misura del contributo e modalità di versamento
L’articolo 1 del decreto 7 luglio 2020 stabilisce l’importo delle somme dovute a titolo di contributo forfettario in ragione dell’attività svolta dal datore di lavoro.
Il suddetto decreto, infatti, dispone che l’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:
- euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il contributo forfettario è riscosso dall’Agenzia delle Entrate.
Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al testo della Circolare.
La Circolare e l’Allegato
A questo link potete consultare il testo completo della Circolare.
Invece a questo link potete consultare il testo dell’Allegato alla Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it