Elezioni-Comunali-2024-lavoro-da-remoto-straordinariIl Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo dedicato a regole e limiti per gli straordinari dei dipendenti che svolgono lavoro da remoto durante il periodo delle Elezioni Comunali 2024.


Questo comune eleggerà il nuovo sindaco e consiglio comunale nella tornata elettorale del prossimo 8 e 9 giugno. Il personale dipendente è stato autorizzato, nei limiti di legge, ad effettuare lavoro straordinario. È possibile far svolgere lavoro straordinario ad un dipendente che svolge lavoro da remoto (telelavoro)?

a cura di Andrea Bufarale

Elezioni Comunali 2024 e lavoro da remoto: regole e limiti agli straordinari

Al fine di rispondere al quesito proposto, dobbiamo innanzitutto chiarire la differenza tra l’istituto del telelavoro e l’istituto del lavoro agile (o smart working) partendo innanzitutto dalle attuali disposizioni contrattuali che sostanzialmente ricalcano la previgente normativa basata sull’art. 14, L. 7 agosto 2015, n. 124 e sull’art. 18, L. 22 maggio 2017, n. 81 in materia di lavoro agile.

Il CCNL Funzioni Locali 2019/2021, infatti, testualmente recita:

  • all’art. 63 in riferimento al lavoro agile o smart working che “Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale“;
  • all’art. 68 in riferimento al lavoro da remoto o telelavoro che “Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato…. omissis…. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro“;

Chiara è pertanto la distinzione netta tra lavoro agile/smart working e lavoro da remoto/telelavoro dove esclusivamente nella forma del lavoro da remoto il lavoratore è tenuto al rispetto del vincolo di tempo e delle disposizioni in materia di orario di lavoro comportando tale modalità di lavoro esclusivamente un mutamento del “luogo” della prestazione lavorativa (mentre ovviamente nello smart working/lavoro agile il lavoro è essenzialmente per obiettivi senza obbligo di rilevazione della presenza ma eventualmente di rispetto delle fasce di contattabilità e reperibilità stabilite dall’Ente nella propria regolamentazione).

Riteniamo dunque che il lavoratore adibito al lavoro da remoto/telelavoro, può legittimamente svolgere prestazioni di straordinario elettorale marcando la propria presenza tramite l’applicativo di rilevazione presenze in uso presso l’Ente (naturalmente con modalità da definire in base alla strumentazione in uso).

Tanto detto, è stato confermato anche dall’ARAN con orientamento CFL-245 che ha evidenziato come “il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può certamente lavorare senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, in relazione alla tipologia di prestazioni da rendere.


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]