Dopo le elezioni amministrative 2024 il nuovo vademecum curato da IFEL – Fondazione Anci, si propone come una guida per i nuovi e  confermati sindaci, assessori e consiglieri comunali, fornendo loro le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del buon governo locale.


Con oltre 3.700 comuni italiani che hanno recentemente rinnovato le proprie amministrazioni, molti nuovi amministratori si trovano ad affrontare per la prima volta l’impegnativo compito del governo locale.

Questo nuovo manuale d’uso è stato creato per fungere da guida e facilitare il lavoro di sindaci, assessori e consiglieri comunali, eletti dopo le ultime elezioni amministrative 2024, fornendo loro uno strumento di orientamento pratico e di supporto e per poter operare con maggiore sicurezza ed efficienza, garantendo un’amministrazione trasparente e responsabile.

Elezioni amministrative 2024: la guida per il lavoro dei nuovi sindaci, assessori e consiglieri comunali

Con questo nuovo testo si offre una panoramica completa delle funzioni e delle responsabilità di sindaci e amministratori, chiarendo il loro ruolo, lo status e le mansioni. L’obiettivo principale è fornire una guida chiara e pratica per la programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili, elementi fondamentali per l’efficace attuazione dei programmi di mandato.

Il ruolo del sindaco

Il sindaco, eletto direttamente come stabilito dalla legge n. 81/1993, rappresenta il comune e svolge un ruolo chiave nel funzionamento dell’ente locale. Sull’argomento potete leggere qui un approfondimento a cura del nostro ParteciPAttivo Fabio Ascenzi.

È responsabile della convocazione e presidenza della giunta comunale, della supervisione all’esecuzione degli atti e della gestione delle funzioni statali delegate al comune. Inoltre, ha ampi poteri di nomina e revoca di rappresentanti comunali presso enti e aziende, nonché di assessori e dirigenti interni.

Oltre ai compiti amministrativi, il sindaco esercita funzioni proprie statali, acquisendo la qualifica di “ufficiale di governo”. In questa veste, si occupa di leva militare, statistica, stato civile e anagrafe, oltre a pubblica sicurezza nei comuni senza ufficio di polizia. Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate per prevenire gravi pericoli, rientrano tra i suoi poteri straordinari.

Le ordinanze sindacali si dividono in contingibili e urgenti, e in materia di sicurezza pubblica. Le prime sono adottate per affrontare situazioni eccezionali e urgenti, mentre le seconde riguardano la tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica. La giurisprudenza ha stabilito criteri specifici per la legittimità di tali ordinanze, che devono essere motivate, temporanee e rispettose del principio di legalità.

Il mandato del sindaco dura generalmente cinque anni, con la possibilità di ricandidarsi per un massimo di due mandati consecutivi, o tre in comuni fino a 15.000 abitanti. Il sindaco può cessare anticipatamente dalla carica in caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni, decadenza, sfiducia o rimozione. Al termine del mandato, deve redigere una relazione certificata da inviare alla Corte dei conti e pubblicare sul sito istituzionale del comune.

Composizione e compiti della Giunta

La giunta comunale è un organo collegiale di natura tecnica composto dal sindaco e da un numero pari di assessori, determinato dallo statuto comunale entro i limiti fissati dalla legge. A seguito delle disposizioni per il contenimento dei costi degli apparati amministrativi adottate durante i periodi di crisi, si è assistito a una graduale riduzione del numero complessivo degli assessori.

L’articolo 47, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che il numero degli assessori non può superare un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco, e comunque non può superare le dodici unità.

La giunta adotta tutti gli atti non riservati per legge al consiglio, al sindaco, al segretario e ai dirigenti, conferendole così una competenza residuale (art. 48, comma 2, TUEL). Dal punto di vista della relazione con gli altri organi del sistema locale, la giunta ha un ruolo di impulso e proposta nei confronti del consiglio, cui riferisce annualmente sulle proprie attività.

Un regolamento fondamentale adottato dalla giunta riguarda l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione comunale, ovvero il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui legittimità è vincolata al rispetto dei criteri fissati dal consiglio (art. 48, comma 3, TUEL).

Nomina e revoca degli assessori

Gli assessori sono nominati dal sindaco secondo le seguenti regole:

  • Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere che il sindaco nomini assessori cittadini non consiglieri ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere (art. 47, comma 4, TUEL).
  • Nei comuni con più di 15.000 abitanti, vi è incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, quindi gli assessori non possono essere scelti tra i consiglieri a meno che questi ultimi non rinuncino alla carica (art. 47, comma 3, TUEL).

È dunque possibile che il sindaco scelga assessori esterni agli organi comunali, magari dotati di specifiche competenze tecniche. A differenza del sindaco, gli assessori non sono soggetti a vincoli nel numero dei mandati, poiché il TUEL non prevede limitazioni in tal senso. Dato che la disciplina degli organi di governo comunali è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p, Costituzione), gli statuti non possono disporre diversamente.

La parità di genere nelle Giunte

Le disposizioni in tema di parità di genere, attuative del principio generale dell’articolo 51, comma 1, della Costituzione e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, stabiliscono che nei comuni con più di 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, comma 137, legge n. 56/2014). Le nomine del sindaco devono rispettare questo vincolo, pena l’illegittimità delle stesse. Nel calcolo degli assessori ai fini della rappresentanza di genere va incluso anche il sindaco, come precisato dal Ministero dell’Interno.

Nei comuni con meno di 3.000 abitanti, in assenza di una disciplina specifica, vale la previsione generale dell’articolo 6, comma 3, del TUEL, che rimette agli statuti l’adozione di norme per garantire le pari opportunità e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali comunali. Inoltre, l’articolo 46, comma 2, del TUEL prevede che il sindaco nomini i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Queste disposizioni sono di carattere precettivo e non meramente programmatico, il cui mancato rispetto comporta l’illegittimità degli atti di nomina (Consiglio di Stato, parere 15 gennaio 2015 n. 93).

Compiti e deleghe degli assessori

Secondo l’articolo 6, comma 2, del TUEL, i compiti e le deleghe degli assessori sono definiti dallo statuto comunale. Non è però del tutto chiaro se le funzioni esercitate dal sindaco quale ufficiale del governo siano delegabili agli assessori. L’opinione prevalente ritiene che queste funzioni non siano delegabili agli assessori, ma ammette tale possibilità in favore dei presidenti delle circoscrizioni di decentramento, di un consigliere o di chi fa le veci del sindaco.

La cessazione dalla carica di assessore può avvenire per dimissioni, decadenza o a seguito di revoca, secondo l’articolo 46, comma 4, del TUEL. La revoca è un atto discrezionale del sindaco, giustificato dal carattere politico della nomina e dal rapporto fiduciario instaurato durante il mandato. Diversamente dalla revoca del presidente del consiglio comunale, che richiede una motivata comunicazione in consiglio, la revoca degli assessori rimane un atto di natura amministrativa, impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Il testo del manuale IFEL

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it