Una recente sentenza del TAR della Campania, la numero 1792/2024, fornisce importanti chiarimenti sulla durata delle graduatorie nei concorsi degli enti locali.
Questa pronuncia, in modo particolare, si è occupata di dirimere una questione spinosa che riguarda il contrasto tra due disposizioni normative riguardanti la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale.
Da un lato, c’è l’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001, che stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano valide per due anni dalla data di approvazione. Dall’altro lato, c’è l’articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, il quale afferma che per gli enti locali le graduatorie concorsuali restano efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso.
La questione centrale in gioco riguarda il diverso termine di validità delle graduatorie concorsuali tra le amministrazioni pubbliche in generale e gli enti locali.
La sentenza del Tar della Campania ha dunque il compito di stabilire quale delle due disposizioni normative debba prevalere e quale sia l’interpretazione corretta da dare alla legge.
Il caso esaminato
Il caso specifico riguarda una selezione per la copertura di posti di Istruttore di Vigilanza. Il Tar Campania ha stabilito che la determinazione del Comune, che annulla la selezione dei candidati, è legittima.
Tale determinazione si basa su due motivazioni principali:
- mancanza di disponibilità di un altro comune a cedere la graduatoria: il Comune detentore della graduatoria di provenienza, non ha fornito la disponibilità a cederla al Comune di destinazione, rendendo impossibile l’utilizzo della graduatoria per l’assunzione dei candidati.
- scadenza della validità della graduatoria di provenienza: la graduatoria di provenienza è scaduta il 19 agosto 2022, prima della conclusione della procedura concorsuale, rendendo quindi invalide le sue eventuali designazioni per assunzione.
Il Tribunale ha accolto tali motivazioni come sufficienti a giustificare la legittimità della decisione del Comune di destinazione di annullare la selezione. Inoltre, ha respinto le argomentazioni della parte ricorrente, che contestava la validità della graduatoria di provenienza e la disponibilità del Comune a cederla.
Le conclusioni dei giudici del TAR sulla durata delle graduatorie nei concorsi degli enti locali
Nello specifico quali sono le conseguenze di questa pronuncia giuridica?
La durata della graduatoria dei concorsi pubblici è una questione fondamentale che influenza direttamente i diritti dei candidati e l’organizzazione delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
Come evidenziato nella sentenza del Tar della Campania, la validità generale delle graduatorie ha una cadenza biennale secondo quanto stabilito dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001. Questo significa che, una volta approvata la graduatoria, essa rimane valida per un periodo di due anni dalla data di approvazione.
È importante sottolineare che la validità biennale della graduatoria è una regola, come già detto, che si applica ai concorsi pubblici presso le amministrazioni pubbliche in generale, come stabilito dal decreto legislativo 165/2001.
Tuttavia, come emerso anche dal caso esaminato, possono esserci eccezioni a questa regola, come nel caso degli enti locali. In tali contesti, l’articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 prevede una durata di validità delle graduatorie dei concorsi più lunga, pari a tre anni dalla data di pubblicazione.
Questa disposizione è volta a garantire un equilibrio tra la necessità di avere graduatorie aggiornate e la tutela dei diritti dei candidati che hanno superato il concorso. Infatti, un periodo di tre anni consente agli enti locali di disporre di graduatorie abbastanza recenti ed aggiornate, evitando nel contempo che i candidati siano esclusi in maniera troppo rapida dal processo di selezione.
Il testo della sentenza del TAR Campania
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it