distacchi-aspettative-permessi-sindacali-gazzetta-ufficialeIn Gazzetta Ufficiale tutte le regole sui Distacchi, aspettative e permessi sindacali.


Distacchi, aspettative e permessi sindacali: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole. Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019, il contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021.

I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati – arrotondato all’unita’ superiore – e comunque in misura non inferiore a uno.

L’arco temporale minimo di frazionamento e’ pari a tre mesi.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole

Il comma 7 dell’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non e’ consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7-bis e 7-ter. Resta ferma la possibilita’, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.

All’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, e’ consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.

7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time e’ consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’amministrazione».

Il comma 8 dell’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e’ sostituito dal seguente:

«8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un’aspettativa sindacale non retribuita al 50%.».

A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.