invalidita visita revisioneIl Ministero del Lavoro detta le prime istruzioni relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili come riformate dal Jobs Act.

 

I servizi di politica attiva ed il patto personalizzato di servizio dovranno essere erogate dai servizi per l’impiego anche ai lavori disabili ai fini del collocamento mirato. Lo precisa, tra l’altro, la circolare del Ministero del Lavoro numero 34 del 23 dicembre 2015 con la quale il Dicastero illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 150 del 2015 compatibili con la legge 68/1999 in materia di collocamento mirato. Anche i lavoratori disabili pertanto potranno beneficiare delle attività svolte dai Centri per l’Impiego volte all’orientamento di base, all’analisi delle competenze e alla profilazione del prestatore di lavoro fornendo allo stesso un ausilio per la ricerca di una nuova occupazione.

 

Secondo il Ministero del Lavoro, inoltre, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si applicano analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpI, rinvenendosi la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione. In particolare per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato sarà necessario accertare lo stato di disoccupazione della persona la quale quindi dovrà risultare priva di impiego e dare l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

 

Il richiamo delle norme sulla Naspi rendono inoltre compatibile la permanenza nell’elenco del collocamento mirato con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia non superiore ad 8 mila euro (salvo la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi), o con un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale si ricavi un reddito non superiore a 4.800 euro annui.

 

Come già anticipato la persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato sarà altresì tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato. In merito ai contenuti del patto il Ministero precisa che questi dovranno tenere conto delle condizioni del disabile soprattutto con riguardo all’individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro. Si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa.

 

Per quanto riguarda il tema delle sanzioni il Ministero indica che la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento mirato per un periodo di sei mesi del lavoratore potrà applicarsi solo alla terza mancata presentazione alle convocazioni del Centro di Servizio per l’Impiego in assenza di un giustificato motivo. Come accade per le prestazioni di sostegno al reddito. Ciò perchè le nuove disposizioni introdotte con il decreto legislativo 150/2015 risultano essere di maggior favore rispetto a quelle previste dalla legge 68/1999 che disponevano invece la perdita dei benefici già alla seconda mancata comparizione del lavoratore.