Compensi: secondo la Ragioneria Generale dello Stato, i vicesegretari titolari di posizione organizzativa non possono percepire i diritti di rogito. I vicesegretari titolari di posizione organizzativa che sostituiscono i segretari di fascia A e B assenti non possono percepire i diritti di rogito. A stabilirlo è la Ragioneria Generale dello Stato con il parere n. 26297/2016.
Si fa riferimento alla nota pro t. l 7292 del 6/10/20 I 5 con cui codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito al riconoscimento dei diritti di rogito al vice-segretario, titolare di posizione organizzativa, che in assenza del Segretario Generale roga gli atti. Viene specificato, inoltre, che il Segretario, in aspettativa, appattiene alla fascia A e che l’Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale.
In via generale, il quesito è finalizzato a chiarire se spettano i diritti di rogito al vice segretario in Comuni la cui sede di segreteria è ricoperta (o anche solo potenzialmente ricopri bile, poiché vacante) da segretari di fascia A e B, tenuto conto delle modifiche introdotte dall’ati. I O del d.l. 90/20 I 4. Sulla novella normativa è intervenuta, come noto, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, che, con la deliberazione 21/20 I 5, ha chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. Ciò posto, deve ritenersi che le disposizioni contrattuali di riferimento (ati. I I CCNL 9/5/2006), che riconoscono i diritti di rogito per il vicesegretario non dirigente, non possano non tener conto del nuovo quadro normativo regolatore della materia e della rigorosa lettura fornita dalla Corte dei Conti.
Quindi, venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che viene a mancare il presupposto per poter continuare a riconoscere tali diritti al vice segretario che svolge la funzione rogante in assenza/impedimento di quello. In via generale, infatti, se a un soggetto non è (più) riconosciuto un emolumento per una specifica prestazione resa, anche al suo sostituto, corrispondentemente, non potrà essere (più) riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione.
Pertanto, sembra doversi escludere il riconoscimento dei diritti di rogito al vice segretario, titolare di posizione organizzativa, per le connesse attività svolte nei periodi di assenza/impedimento del segretario di fascia A e B. In ogni caso, considerata la specifica competenza in materia, la presente nota è indirizzata anche al Dipartimento della funzione pubblica e all’ ARAN, per opportuna conoscenza e affinché possano eventualmente far conoscere le proprie valutazioni.