livelli essenziali assistenza sanitaI soggetti selezionati, se in possesso dei necessari titoli di onorabilità, potranno iscriversi ad un elenco tenuto presso il ministero della Salute, aggiornato con cadenza biennale e previa nuova selezione. Per i dirigenti sanitari sono in arrivo nuove regole di ingaggio. Per assicurare maggiore trasparenza ed evitare che vengano scelti nomi legati alla politica o comunque a interessi di parte il Governo ha approvato la scorsa settimana, in attuazione della Delega sulla Pubblica Amministrazione (legge 124/2015) il decreto legislativo per riformare il meccanismo di conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del SSN.

 

Attualmente infatti le Regioni dispongono ciascuna di una lista specifica di ‘abilitati’ da cui pescare per individuare il manager della Asl. Secondo il nuovo sistema potrà essere nominato solo chi, dopo aver partecipato ad una selezione pubblica e aver frequentato un corso universitario di formazione in gestione sanitaria, è stato inserito in una graduatoria nazionale, che sarà aggiornata ogni due anni ed avrà comunque durata quadriennale.

 

A tal fine il decreto prevede l’introduzione dell’Albo nazionale degli aspiranti direttori generali di Asl, ospedali-azienda e di tutti gli altri enti del Servizio sanitario nazionale dal quale le Regioni pescheranno i dirigenti a cui affidare gli incarichi.  I candidati per iscriversi all’Albo dovranno avere meno di 65 anni e possedere titoli specifici, tra cui laurea ed esperienza dirigenziale almeno di cinque anni nel settore sanitario o di sette in un altro settore, attestato di formazione in sanità pubblica od organizzazione sanitaria. La valutazione dei candidati sarà affidata ad una commissione nazionale che esaminerà i titoli ed attribuirà un punteggio massimo di 100 (serviranno comunque almeno 75 punti per essere iscritti).

 

Da questa graduatoria le regioni e le province autonome dovranno attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell’elenco nazionale, abbiano manifestano l’interesse all’incarico da ricoprire.  La scelta del candidato sarà possibile solo dopo le valutazioni di una commissione locale regionale che valuterà i candidati per titoli e colloquio, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di violazione degli obblighi in materia di trasparenza dei singoli. La commissione regionale indicherà, in sostanza, una rosa di nomi non superiori a cinque per ciascuna nomina (secondo quanto chiesto dalle Commissioni Parlamentari nei pareri conclusivi e recepito dal Governo nel provvedimento definitivo) all’interno della quale il presidente di Regione nominerà il prescelto. Dalla lista saranno esclusi i candidati che abbiano ricoperto già per due volte l’incarico nella stessa azienda sanitaria.  In merito ai criteri di valutazione del direttore generale, si dovrà fare riferimento – oltre che, in generale, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza – anche alla riduzione delle liste di attesa e alla puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo sistema informativo sanitario, nonché agli adempimenti in materia di appropriatezza prescrittiva.

 

Ci dovranno, inoltre, essere forme di pubblicità dell’avviso per il conferimento dell’incarico di direttore generale “adeguate” (in particolare: pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale della regione assieme al curriculum del nominato, nonché i curricula degli altri candidati che erano inclusi nella rosa, per garantire maggiore trasparenza).

 

L’incarico dirigenziale avrà una durata oscillante da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni e potrà essere rinnovato solo una volta nella stessa azienda sanitaria. Nel caso in cui il direttore generale non raggiunga gli obiettivi prefissati sia economico finanziari, sia con riferimento ai Livelli essenziali di assistenza e al programma valutazione esiti, o incorra in fatti di mala gestio, sarà soggetto alla decadenza automatica dall’incarico e il suo nominativo verrà cancellato dall’elenco nazionale. Non sarà pertanto più nominabile presso alcuna azienda sanitaria, fatto salvo il superamento di un nuovo concorso. Da segnalare che le Commissioni Parlamentari hanno chiesto al Governo di escludere la decadenza automatica nelle ipotesi in cui il grave disavanzo sia imputabile alle gestioni precedenti il mandato del direttore generale.

 

Un meccanismo analogo, graduatoria unica nazionale aggiornata ogni due anni, nomina e decadenza viene introdotto anche per la nomina dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche’, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio – sanitari. L’unica distinzione è che costoro saranno scelti dai direttori generali della Asl e non dai governatori delle regioni. E anch’essi potranno decadere dall’incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita’.