Chiarire le corrette modalità applicative delle disposizioni della legge di stabilità relative alla dirigenza degli Enti locali e delle Regioni. Questo l’oggetto della richiesta congiunta formulata dall’Anci e dalla Conferenza delle Regioni attraverso la richiesta al ministro Costa di fissare uno specifico punto all’ordine del giorno della prossima Conferenza Unificata.
La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 219) ha infatti previsto che le posizioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni dello Stato al 15 ottobre 2015 siano rese indisponibili, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega in materia di riforma della dirigenza pubblica. Per i Comuni è prevista invece una diversa disciplina (comma 221), dovendo gli stessi procedere alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali e al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, in un’ottica di razionalizzazione, efficientamento e flessibilità.
L’Anci sostiene che il congelamento delle posizioni dirigenziali vacanti non sia direttamente applicabile agli Enti locali, sia in ragione della specifica previsione del comma 221, che di ulteriori elementi testuali, e in particolare la circostanza che la norma in questione fa riferimento alle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia (articolazione non presente nella dirigenza di Regioni ed Enti locali), e richiama la rideterminazione effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 95/2012 (disciplina non applicabile alle Autonomie territoriali). Inoltre l’indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti è espressamente richiamata nella norma che disciplina il turn-over dell’amministrazione statale (comma 227) e non anche nel contesto delle regole sulle assunzioni di Regioni ed Enti Locali (comma 228), che ha previsto per il solo personale privo di qualifica dirigenziale la riduzione delle percentuali di turn-over nel triennio 2016-2018, lasciando invariate quelle del personale dirigenziale.