La giornata festiva infrasettimanale per il lavoratore turnista come deve essere considerata? Legittimamente come una giornata lavorativa oppure no? A rispondere è l’ARAN.
Dipendenti Pubblici, turni e festività infrasettimanali: l’ARAN, con il parere il parere n. 649/2020 chiarisce la propria posizione sull’argomento.
Orario di lavoro e orario di servizio
Si ricorda, come è noto, che l’orario di lavoro del personale, concettualmente, è nettamente distinto dall’orario di servizio.
Infatti, per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in confonnità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
Per “orario di servizio“, invece, si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza. Sì tratta di un aspetto organizzativo di esclusivo interesse dell’amministrazione.
Proprio per questo aspetto, ogni decisione in ordine all’articolazione dell’orario di servizio degli uffici compete alle autonome valutazioni organizzative dell’ente, che vi provvederà nel rispetto delle competenze come risultanti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
L’articolazione dell’orario di lavoro del personale, che deve essere funzionale all’orario di servizio, compete ugualmente all’ente. Che vi provvederà nel rispetto del vincolo di relazioni sindacali previsto dalla vigente contrattazione collettiva.
Dipendenti Pubblici, turni e festività infrasettimanali
Ciò detto, se in sede di regolamentazione dell’orario di serv1zio, l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese comunque le giornate dì festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale.
Quindi, anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa. Ciò comporta, però, che mancando, come detto, la prestazione lavorativa, al lavoratore non potrà essere corrisposta per quella giornata l’indennità di turno.
Poiché come sopra detto, la decisione di non includere nell’orario di servizio anche le giornate di festività infrasettimanale, non consente di considerarle utili ai fini di un orario di lavoro organizzato in turni, neppure legittima l’ente a chiedere, in quei giorni ai lavoratori, una prestazione lavorativa ordinaria non in turno.
Infatti, come detto, l’orario di lavoro è strettamente funzionale ali’orario di servizio.
Tale esclusione, tuttavia, non comporta il venir meno della sussistenza dell’organizzazione per turni per gli altri giorni della settimana in cui ricade la festività infrasettimanale.
A questo link potete consultare il parere n. 649/2020 dell’ARAN.