Nessuna agevolazione per la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione?
La Corte Costituzionale ha cassato una norma della Regione Friuli Venezia Giulia che agevolava la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione. Le regioni non possono agevolare la staffetta generazionale dei dipendenti pubblici coprendo con i contributi previdenziali la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a parziale. E ciò anche nelle Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 38 dello scorso 1° marzo 2018 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). Ciò in quanto nell’ordinamento statale, anche in esito alla Riforma Madia, non ha trovato spazio tale forma di agevolazione per il personale impiegato in rapporti di pubblico impiego.
La questione
La legge regionale 18/2016 del Friuli Venezia Giulia si era spinta effettivamente molto al di là delle competenze attribuite dalla Riforma del Titolo V della Costituzione introducendo, con l’articolo 21, comma 6, una versione della staffetta generazionale particolarmente favorevole per il personale prossimo alla pensione (e particolarmente onerosa per le Casse Pubbliche). La disposizione da ultimo richiamata aveva inteso facilitare il ricambio generazionale e l’assunzione di giovani nei ranghi degli enti del comparto unico regionale consentendo al personale a non più di tre anni dall’età pensionabile nel regime pubblico obbligatorio di ridurre facoltativamente l’orario di lavoro da un minimo del 35% a un massimo del 70%; l’amministrazione dal canto suo avrebbe garantito la copertura contributiva per tutta la durata del triennio come se il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno, utilizzando i residui risparmi per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo parziale. In sostanza il lavoratore in part-time avrebbe avuto la copertura contributiva piena ai fini pensionistici, come se avesse continuato a lavorare full-time.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’Avvocatura dello Stato, si è però subito opposta alla norma regionale facendo leva sulla circostanza che tra le materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva statale, rientrano anche le competenze esclusive in tema di previdenza sociale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione.
A nulla sono valse le difese della Regione che indicavano come l’Ente territoriale avesse agito in conformità al principio contenuto nell’art. 17, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che ha delegato il Governo a riorganizzare le pubbliche amministrazioni, prevedendo la facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell’orario di lavoro del personale in procinto di essere collocato a riposo e il conseguimento dell’invarianza della contribuzione previdenziale mediante la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Delega, tuttavia, che non è stata esercitata dal Governo e che, quindi, è rimasta lettera morta.
Secondo la difesa regionale, la mancata attuazione della delega nella parte appena richiamata non avrebbe precluso la possibilità di dare attuazione al principio in essa affermato, in ragione della immediata portata precettiva della legge di delega, e, quindi, la potestà legislativa di cui all’art. 6 dello statuto speciale sarebbe stata legittimamente esercitata. Inoltre, la difesa regionale ha teso ad evidenziare la rispondenza della legge regionale alla tendenza dell’ordinamento a favorire proprio il ricambio generazionale nella p.a.
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale ha rigettato integralmente queste motivazioni, dichiarando appunto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 6, della legge regionale 18/2016 esattamente nella parte che pone a carico delle amministrazioni l’onere di versare i contributi del personale postosi a part-time come se continuasse ad essere a tempo pieno, poiché la normativa regionale censurata concerne «profili, di competenza statale, relativi alla materia della previdenza sociale».
Secondo la sentenza della Consulta, «la corresponsione da parte dell’amministrazione dei contributi riferiti alla prestazione a tempo pieno a fronte di un lavoro part-time, sganciando l’onere contributivo dalla retribuzione, interessa sicuramente la materia previdenziale di competenza statale in maniera non meramente marginale», così ponendo un istituto giuridico peculiare, ma difforme dalla ripartizione degli oneri previdenziali, con conseguente invasione della competenza statale in materia.
Né – concludono i giudici – la norma potrebbe essere salvata dalla censura di incostituzionalità anche fosse, cosa da dimostrare, in linea col principio della staffetta generazionale già presente nell’ordinamento, perché comunque la regione eccederebbe le proprie competenze legislative che possono esercitare solo una quale funzione integrativa-attuativa, nel caso di specie. In sostanza nel nostro ordinamento le pubbliche amministrazioni non possono agevolare l’esodo dei lavoratori anziani per assumere i giovani (a differenza di quanto accade nel settore privato dove più volte sono state previste norme molto più favorevoli).