reato condanneLa Corte di cassazione, Sez. VI Penale, con la sentenza 28 marzo 2017, n. 15482, ha tracciato un confine tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio nei casi di imputazioni di reato e sulle eventuali condanne.


 

La Corte di cassazione ha annullato il verdetto di condanna di un ex amministratore delegato di una società di gestione di tratti autostradali che era stato accusato di corruzione poichè, in cambio di somme di denaro, secondo l’accusa aveva favorito alcune imprese per ottenere appalti e consulenza con la società stessa.

 

Le due categorie sono accomunate, quindi, da una prospettiva funzionale­ oggettiva, nel senso che entrambe postulano il criterio di delimitazione “esterna”  imperniato  sulla  natura  della  disciplina  pubblicistica  dell’attività svolta.

 

L’elemento che le differenzia è costituito dal fatto che il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l’incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica: in altri termini, è la tipicità dei poteri elencati nell’art. 357 cod. pen. che fonda la differenza.

 

In particolare, con riferimento alla qualità di incaricato di pubblico servizio l’art. 358 cod. pen. attribuisce tale qualifica a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, fornendo poi, nel secondo comma, la definizione di pubblico servizio, inteso come un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa, con esclusione di attività concretizzantesi in semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale.

 

Come  è  noto,  la  giurisprudenza  ha  cercato  di  individuare  gli indici sintomatici del carattere pubblicistico dell’attività svolta, facendo riferimento alla natura pubblica dell’ente da cui promana l’attività del soggetto, al perseguimento di finalità pubbliche, all’Impiego di pubblico denaro, alla soggezione a controlli pubblici, in ogni caso escludendo, tra i criteri idonei a qualificare come di rilievo pubblico l’attività svolta, la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico. Di conseguenza, la giurisprudenza riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche al dipendente di una società privata che eserciti un servizio pubblico, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in concreto un’attività che in tale servizio pubblico rientri.