Dipendenti Pubblici positivi a Covid-19 senza certificato medico: Smart Working è consentito? Risponde al quesito posto direttamente da un Ente Pubblico il Dottor Andrea Bufarale.
L’ufficio personale di questa Regione è venuto a conoscenza della situazione di una dipendente risultata positiva al covid-19. La stessa, però non ha presentato alcun certificato medico attestante la sua condizione. Può lavorare da casa in smart working?
Dipendenti Pubblici positivi a Covid-19 senza certificato medico: Smart Working è consentito?
Tra i doveri del prestatore di lavoro sanciti sia dal Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) sia dalla contrattazione collettiva vi è sicuramente quello di dover informare il datore di lavoro circa il proprio stato di salute qualora questo impedisca il regolare svolgimento della prestazione lavorativa (malattia).
La dipendente, pertanto, aveva il dovere di comunicare tempestivamente il suo stato di positività all’amministrazione e la mancata comunicazione la espone al rischio di una infrazione disciplinare.
La possibilità di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile è oggi fortemente legata alle condizioni poste dal DM 8 ottobre 2021 e vanno distinti i casi di quarantena precauzionale e di positività conclamata al Covid-19.
Fermo restando che anche con l’ultima Circ. 5 gennaio 2022 congiunta del Ministero della Funzione Pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali u.s. (rinvenibile qui https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/circolare_lavoro_agile.pdf) i Ministri invitano a “usare al meglio la flessibilità già consentita dalle regole vigenti”, con il Msg. 9 ottobre 2020, n. 3653 l’INPS ha chiarito che, nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia ed in questi casi infatti non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
Di contro, con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18) le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione pertanto sembra escluso che il dipendente positivo al Covid-19 possa continuare a rendere la propria prestazione lavorativa in “smart working“.
Per ciò che concerne la peculiarità del pubblico impiego evidenziamo come sia altresì da escludere che un dipendente possa essere collocato in modalità agile per consentirgli di espletare la prestazione lavorativa nel caso risulti positivo al COVID-19 in quanto le amministrazioni nel programmare e consentire l’accesso al lavoro agile devono “garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza“.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]