A stabilirlo è la sentenza 97/2023 della Corte dei Conti della Lombardia: sono illegittimi gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici prestati senza effettiva autorizzazione.
Al centro della controversia è una lavoratriche ha ha svolto, dal 2014 al 2019, attività extraistituzionale in favore di un altro comune, senza l’autorizzazione dell’ente di appartenenza, come invece stabilisce il D.lgs. n. 165/2001.
In particolare era titolare di posizione organizzativa dal 2008 con funzioni di responsabile del servizio finanziario e ufficio ragioneria: ma allo stesso tempo per l’altro Ente ha gestito i servizi economico-finanziario e tributario per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Un’indagine amministrativa interna ha inoltre appurato che l’autorizzazione a svolgere la seconda attività, pur se rinvenuta agli atti del Comune, era stata formata dalla stessa interessata, in evidente conflitto di interessi. E per questo la dipendente risultava sanzionata con il licenziamento disciplinare.
Illegittimi gli incarichi esterni senza autorizzazione per i dipendenti pubblici
I giudici contabili hanno in primo luogo sottolineato che la difesa non ha saputo dedurre, né tantomeno provato o offerto di provare, che la trattazione dei procedimenti autorizzatori in questione fosse gestita da altri e non dalla lavoratrice in prima persona, titolare dell’ufficio ragioneria e in evidente conflitto di interessi.
Secondo quanto indicato dalla L. n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Inoltre la Corte dei Conti ha evidenziato un altro fatto estremamente importante: senza un nulla osta o altro documento che la autorizzasse alla seconda attività il pubblico dipendente non era abilitato a incassare il compenso. Per questo motivo l’intero totale delle somme guadagnate doveva essere riversato, in automatico, nelle casse del Comune di appartenenza.
In conclusione l’illecito in questione non integra ulteriori ipotesi di responsabilità sanzionatoria o formale (per quello basta già il licenziamento disciplinare), ma di carattere risarcitorio.
Per questo motivo la lavoratrice è stata condannata al pagamento al Comune di tutti i compensi ricevuti illecitamente dal 2014 al 2019, con una maggiorazione dovuta alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1° gennaio 2020 fino al deposito della sentenza che l’ha condannata.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Si richiede cortesemente di sapere seppur in presenza di atto autorizzativo( da parte del comune di appartenenza) a svolgere attività extra istituzionale a favore di un altro comune diverso dall’ente di appartenenza quale è l’importo massimo dell’indennità di posizione e di risultato spettante ?
Le indennità surriferite in base alla normativa vigente vanno equamente ripartite al 50 % tra i due enti oppure è fattibile l’erogazione al 100% in entrambi gli enti?
Si resta in attesa di vs.riscontro, e con l’occasione si porgono cordiali saluti.