dipendenti-pubblici-assenze-visite-terapieDipendenti Pubblici: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Alcune indicazioni arrivano dall’ARAN.


dipendenti pubblici assenze, visite e terapie. L’ARAN, in risposta ad un interrogativo che poneva dubbi concernenti le 18 ore annuali di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. La domanda era la seguente: ai fini del computo del periodo di comporto, in caso di fruizione di un giorno di permesso, deve essere computato un giorno di comporto o il conteggio del comporto deve avvenire in base al numero effettivo di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza?

 

La risposta dell’ARAN

 

In materia deve farsi riferimento alla espressa previsione dell’art.35, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: “Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa”.

 

Pertanto, nel caso di permessi orari per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, ove questa abbia una durata di 9 ore (per effetto del rientro pomeridiano in presenza di una settimana lavorativa con orario articolato sul 5 giorni), ai fini del computo del periodo di comporto, sarà considerato sempre un solo giorno.

 

Tuttavia, le ulteriori tre ore di permesso (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno, comunque, considerate.

 

Infatti, esse si potranno sommare alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto.

 

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?

 

Le novità del Contratto Dipendenti Pubblici

 

Il Contratto Dipendenti Pubblici (in altri articoli abbiamo già trattato di come cambiano la pausa giornaliera e i criteri per pensione e buonuscita) fornisce novità sui permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che sono erogati per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

 

Tali permessi:

 

– sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo;

 

– sono retribuiti allo stesso modo previsto per le assenze dovute a malattia;

 

– non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (se fruite ad ore).

 

N.B.: Nel caso in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

 

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.

 

I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.

 

Rispetto alla malattia, l’assenza può essere giustificata, anche in ordine all’orario, mediante attestazione da parte del medico, oppure da parte del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

 

Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all’assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.

 

Questo è possibile:

  • nel caso in cui l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici concomitanti a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l’assenza dal proprio domicilio può essere attestata o direttamente del medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11);
  • analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa.

 

Anche in questo caso l’assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).

 

Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l’attestato relativo a ciascuna singola prestazione. Pertanto è del tutto evidente che, una volta esaurite le 18 ore annue, e permanendo la necessità di proseguire il programma di terapie o effettuare ulteriori visite o accertamenti, si può ricorrere all’assenza per malattia per tutte le giornate necessarie.

 

Resta ferma la possibilità, da parte del lavoratore, di fruire (in alternativa alla malattia per l’intera giornata al fine anche di evitare le connesse decurtazioni economiche) dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni straordinarie effettuate oltre che, ovviamente, delle ferie.