Dipendenti Pubblici assenteisti, le sanzioni devono essere proporzionate come va ad indicare la sentenza della Corte dei conti Sicilia n. 213/2019.
Nel caso specifico il dipendente imputato si assentava dal luogo di lavoro in un orario in cui, secondo i dati risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze, avrebbe dovuto essere presente in ufficio.
Si ricorda che la mancanza di proporzionalità del danno all’immagine è questione sulla quale la magistratura contabile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La normativa
Il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della delega, è intervenuto sul tema, avendo per oggetto il licenziamento del pubblico dipendente per motivi disciplinari. Nello specifico riguarda le conseguenze delle false attestazioni o certificazioni, punite, secondo quanto stabilito dal primo comma, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400,00 ad euro 1.600,00, prevedendosi, al secondo comma, che
“il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”.
La materia, in seguito, è stata interessata dall’emanazione di una nuova legge delega, la legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “legge Madia”. In merito alla riorganizzazione della P.A., ha introdotto disposizioni che, imprimendo un’accelerazione ai procedimenti disciplinari, ne garantissero una maggior incisività
Dipendenti Pubblici assenteisti, sanzioni secondo la Corte dei Conti
Per la Corte dei Conti si deve considerare il rapporto fra le norme recate dai decreti legislativi in materia di danno all’immagine connesso all’assenteismo fraudolento e ai principi contenuti nella legge delega che costituiscono attuazione.
La legge 4 marzo 2009 n. 15 non contiene alcun principio che possa giustificare un intervento esorbitante e sproporzionato da parte del legislatore delegato; analoghe considerazioni possono essere svolte anche con rifermento alla successiva la legge 7 agosto 2015, n. 124, cui sono seguite modifiche della previgente disciplina.
Anche con questa si sono limitate ad imprimere un’accelerazione del procedimento disciplinare per garantirne l’effettività, senza incidere sull’essenza della normativa.
Inoltre, neppure dall’indicazione normativa di un minimo edittale, pari a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, può desumersi il carattere automatico ed accessorio della condanna in seguito all’accertamento della condotta assenteista del pubblico dipendente.
Si tratta, infatti, solo di un parametro utile alla quantificazione del danno che il legislatore ha inteso fornire, stante la natura estremamente astratta ed intangibile del bene leso, al fine di assicurare proporzionalità, certezza ed omogeneità delle decisioni.
La Corte dei conti siciliana, pertanto, ha azzerato il danno all’immagine di un dipendente per le poche ore di violazione della propria presenza in ufficio, non essendo stata fornita puntuale dimostrazione del clamore mediatico necessario per la quantificazione equitativa del danno subito dall’ente.