La Corte di cassazione penale, con la Sentenza n. 42579/2019, si pronuncia sulla fattispecie dei dipendenti pubblici assenteisti che reiterano i propri comportamenti scorretti.
Dipendenti Pubblici assenteisti: cattiva condotta come incide sulla considerazione del reato?
A trarre le conclusioni è la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 42579, depositata ieri, in relazione a una vicenda di assenteismo nella Pubblica amministrazione.
Nel caso di specie l’assenteismo sul luogo di lavoro di una dipendente veniva scoperto grazie agli accertamenti condotti dalla guardia di finanza. E tuttavia la stessa continuava imperterrita con “sfrontatezza” a perssitere nella sua condotta illecita.
Dipendenti Pubblici assenteisti e cattiva condotta
La dipendente per svariati giorni di fila, dopo aver timbrato il cartellino, si era allontanata dal posto di lavoro per un arco di tempo prolungato per dedicarsi a faccende personali.
Per la Cassazione non vi è differenza tra continuazione e abitualità nel reato, dal momento che il legislatore delegato, nell’introdurre la nuova causa di non punibilità, ha preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello di occasionalità,
“scelta che si giustifica con la volontà di assicurare all’istituto un più esteso ambito di operatività, escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell’attività criminosa e di un’abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma terzo”.
Per la Corte la frequenza della condotta illecita, perseguita imperterrita pur dopo i controlli della guardia di finanza, a dimostrazione di una sorta di sostanziale intoccabilità, dimostrano certamente una
“preoccupante abitudine comportamentale improntata al disprezzo delle regole e alla noncuranza delle conseguenze”.
La dipendente ha dunque
“completamente disatteso il dovere di lealtà e di correttezza che deve informare il modus operandi di qualsivoglia lavoratore, tanto più se dipendente pubblico”.
Le modalità di cattiva condotta della dipendente, pertanto, sono indici di gravità. Tali da escludere inevitabilmente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.