dipendenti-enti-locali-lavoratore-assente-infortunio-lavoroIn un recente parere, l’ARAN ha fornito indicazioni, per quanto riguarda i dipendenti degli Enti Locali, su cosa spetta al lavoratore assente per infortunio sul lavoro.


Nello specifico il recente orientamento applicativo dell’Aran, relativamente al comparto Funzioni locali, riguarda il trattamento economico spettante al lavoratore assente per infortunio sul lavoro.

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione
  • la causa violenta
  • l’occasione di lavoro

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

Nello specifico la domande rivolta all’Autorità era la seguente:

Qual’è il trattamento economico spettante al lavoratore assente per infortunio sul lavoro?

Dipendenti Enti Locali: cosa spetta al lavoratore assente per infortunio sul lavoro?

Con riferimento al tema in oggetto, si precisa che come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 38, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, letta in combinato disposto con il comma 1 dello stesso articolo, nel periodo complessivo, ossia pari a 36 mesi, di possibile conservazione del posto, il lavoratore assente per infortunio (come nel precedente quadro regolativo contrattuale) ha diritto all’intera retribuzione cui all’ art. 36, comma 10, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto, come determinato nella tabella 1) allegata al CCNL del 6/07/1995.

Il testo completo del parere

A questo link potete consultare il testo completo del parere.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice