retribuzione di posizioneIn caso di trasferimento, il dipendente pubblico non ha diritto a conservare la retribuzione di posizione? Ecco cosa ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17775/2017.


 

Un dipendente, transitato presso un Comune, chiedeva il riconoscimento delle indennità fisse e continuative precedentemente godute, tra cui quelle relative alle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista.

 

Il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” (dizione espressamente utllizzata dall’art. 24 detta legge Regione Sardegna n. 7 del 2005) si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, iquali non spettano allorchè vengano meno le situazioni cui erano collegati (cfr. Cass. n. 20604/2013 con riguardo all’indennità di distacco; Cass. n. 12906/ 2013 con riguardo alle voci premiali, connesse ai risultati; Cass. n.1156/2014 con riguardo all’indennità di posizione da escludere dalla base di computo dell’indennità di buonuscita che riguarda solo emolumenti fissi e continuativi; Cass. n. 10449/2006 n. 10449).

 

Pertanto, il Comune ricorrente non è tenuto a corrispondere indennità, quali quella di posizione, di maneggio denaro e di videoterminalista, prive del carattere di generalità e connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

In alleato il testo completo della Sentenza.