differimento-elezioni-ex-province-sicilianeArriva un nuovo differimento delle Elezioni delle ex Province siciliane, è il sedicesimo: sedici leggi “posson bastare” oppure no?


Nemmeno Tommasi di Lampedusa, autore de “Il Gattopardo”, poteva immaginare che per cambiare tutto, lasciando tutto com’era, sarebbero state necessarie sedici leggi regionali.

Lucio Battisti avrebbe cantato che una legge la voleva perché voleva essere il primo ad abolire le Regioni, un’altra per le elezioni dirette, una per il ritorno alle consultazioni di secondo livello ed una perché l’hanno conosciuta tutti tranne me.

Sedici leggi posson bastare?

Sicuramente il numero di sedici interventi legislativi non risolutivi è da guinness dei primati.

Era il 2013 quando, in una puntata de “L’Arena” di Giletti sulla Rai, un euforico Rosario Crocetta, allora presidente della Regione Siciliana, annunciava che la sua sarebbe stata la prima regione d’Italia ad abolire le province.

E’ trascorsa un’intera legislatura all’Assemblea Regionale Siciliana, non c’è più “L’Arena” di Giletti sulla Rai, non c’è più nemmeno Rosario Crocetta alla presidenza della regione Sicilia, ma gli enti di area vasta continuano ad essere governate da commissari straordinari e l’Assemblea Regionale continua ad occuparsi di governance delle ex Province, che intanto hanno solo cambiato nome in Città metropolitane e Liberi consorzi.

Dopo sette anni di tentativi inutili, la colpa dell’ennesimo, stavolta ineludibile, rinvio è dell’emergenza Covid-19.

La legge regionale 21 maggio 2020, n. 11, sposta le elezioni di secondo livello per la scelta dei consigli metropolitani e degli organi dei Liberi consorzi di comuni, ad una data da fissarsi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei Comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l’anno 2020 (a sua volta da fissare in una data tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020).

Il nuovo differimento delle Elezioni delle ex Province siciliane

Facendo due rapidi conteggi, appare evidente che le elezioni dei vertici degli enti di area vasta si terranno, salvo ulteriori rinvii, a gennaio 2021.

Questo sarebbe dunque l’esito di questio nuovo differimento relativo alle elezioni delle ex province siciliane.

Il differimento che fa parte di un ampio corpo di leggi che analizziamo qui di seguito: come anticipato sopra sono ben sedici.

Cronistoria delle leggi

La prima normativa con la quale si mise mani alla creazione di Liberi Consorzi e Città metropolitane è la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante “Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali” (le Province erano, però, già commissariate).

La bramosia di essere la prima regione ad abolire le Province (senza alcuna analisi sul perché andassero o meno abolite) portò all’emanazione di una legge-vessillo, formata da due soli articoli, che al primo comma del primo recitava Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti. Mentre, al secondo comma dello stesso articolo 1, sanciva La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l’istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.

A seguire ci sono state le leggi regionali n. 8/2014, n. 26/2014, n. 15/2015, n. 28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016, n. 15/2016, n. 23/2016, n. 2/2017, n. 17/2017, n. 7/2018, n. 16/2018, n. 23/2018 ed 8/2019, poi la legge n. 6 del 3 marzo 2020 ed ora le nuova legge di rinvio.

Un passaggio interessante è stata l’emanazione della legge regionale n. 17 dell’11 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 36 del 1 settembre 2017 (http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-36o1/g17-36o1.pdf ), aveva ripristinato l’elezione diretta del presidente del Libero Consorzio Comunale e del Consiglio del Libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.

Il ruolo della Consulta

La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale ed ha sancito che le modalità di elezione dei vertici degli enti di area vasta attengono ai principi della legge di riforma che devono essere rispettati anche dalle regioni a statuto speciale come la Sicilia. La Consulta ha evidenziato i costi dell’elezione diretta e quelli per le ripristinate indennità di carica ed ha affermato l’arrendevolezza della legge di una Regione a statuto speciale rispetto ad una legge ordinaria di grande riforma economico sociale, non solo limitatamente ai principi ma anche rispetto alle modalità di attuazione.

L’elezione del Presidente del Libero Consorzio

L’elezione del Presidente del Libero Consorzio dovrà essere indetta con Decreto del Presidente dell’ente di area vasta uscente. In sede di prima applicazione le elezioni saranno indette dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore alle Autonomie Locali, con decreto da emanarsi quarantacinque giorni prima della data fissate per le elezioni.

Il Presidente del Libero Consorzio sarà scelto con elezioni di secondo livello, dai sindaci e dai consiglieri comunali degli enti che formano l’ente di area vasta. Sono eleggibili alla carica, solamente i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi prima la data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione quest’ultimo termine è ridotto a dodici mesi.

In caso di cessazione dalla carica di sindaco si verifica la decadenza anche dalla carica di Presidente del Libero consorzio e si torna a votare entro sessanta giorni dalle dimissioni o cessazione.

Il Consiglio del Libero Consorzio sarà composto da un numero di consiglieri che varia da dieci (enti fino a 300 mila abitanti), a dodici (enti con popolazione tra 301 mila e 700 mila abitanti) a sedici (enti con più di 700 mila abitanti).

Il Consiglio ha lo stesso elettorato passivo del Presidente.

Il Sindaco metropolitano non sarà eletto a suffragio universale e neppure con elezioni di secondo livello ma sarà di diritto il sindaco del Comune capoluogo.

Il Consiglio metropolitano è eletto con elezioni di secondo livello dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni che compongono la Città metropolitana.

Il numero di componenti varia da 14 (popolazione fino ad 800 mila abitanti) a 18 (popolazione superiore a 800 mila abitanti).

Intanto, le gestioni commissariali sono prorogate fino alle elezioni del 2021, quando saranno trascorsi quasi otto anni dalla legge vessillo Crocetta-Giletti.

 

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna