In un recente parere dell’Aran, il CFL221, si fa chiarezza sui nuovi differenziali stipendiali nel CCNL Funzioni Locali e sulle tariffe orarie per la remunerazione degli straordinari.
Si ricorda che il nuovo CCNL Enti Locali sottoscritto lo scorso novembre si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
Tra le novità più interessanti troviamo quella relativo ai cosiddetti differenziali stipendiali: si tratta di un sistema che mira a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area.
In parole povere si intendono come incrementi stabili dello stipendio da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità in base a ciascuna area e sezione del sistema di classificazione.
Per maggiori informazione sulla riforma dell’ordinamento professionale e del sistema di classificazione vi rimandiamo a questo approfondimento.
Ma come vanno a impattare questi differenziali sulle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno?
A rispondere al quesito ci pensa l’Aran con il parere che analizziamo oggi.
Differenziali stipendiali e straordinari nel CCNL Funzioni Locali
Questo è il quesito sottoposto all’Agenzia:
I nuovi differenziali stipendiali di cui all’art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell’indennità di turno?
Qui di seguito troviamo la risposta al quesito.
La quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dell’accessorio trova le sue regole nelle stesse disposizioni contrattuali.
Ad esempio, per l’istituto dello straordinario, all’art. 32, comma 4, del CCNL 16.11.2022, viene fatto esplicito rinvio all’art. 74 comma 2 lett. b) (nozione di retribuzione base mensile) ove si richiamano esplicitamente anche i differenziali stipendiali.
Secondo quanto riportato a quest’articolo:
2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).
Si ricorda che la retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Per completezza si deve aggiungere che la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
Attribuzione dei differenziali stipendiali
L’assegnazione dei “differenziali stipendiali” avviene attraverso una procedura selettiva di area, seguendo le seguenti modalità e criteri:
- Sono ammessi alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non hanno avuto progressioni economiche. Si valuta la data di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa, questo termine può variare da 2 a 4 anni.
- Inoltre, si richiede che nei 2 anni precedenti non esistano provvedimenti disciplinari più gravi di una multa.
- Se al momento della presentazione delle domande emergono procedimenti disciplinari in corso, il dipendente risulta ammesso alla procedura con riserva. Se il dipendente si trova in una posizione favorevole nella graduatoria finale e c’è un procedimento disciplinare in corso, la liquidazione del differenziale stipendiale viene sospesa fino alla conclusione del procedimento. Se la sanzione derivante dal procedimento è superiore a una multa, il dipendente viene escluso definitivamente dalla procedura.
- Il numero di “differenziali stipendiali” assegnabili per ogni area in un anno è stabilito nella contrattazione integrativa, in linea con le risorse finanziarie disponibili.
- Non è possibile assegnare più di un differenziale stipendiale a ciascun dipendente per una singola procedura selettiva.
- I “differenziali stipendiali” vengono assegnati fino a raggiungere il numero stabilito per ciascuna area, seguendo una graduatoria basata su vari criteri:
- Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali o delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, nel caso in cui alcune valutazioni siano mancanti a causa di assenze dal servizio.
- Esperienza professionale nel medesimo profilo o equivalente, anche a tempo determinato o parziale, all’interno della stessa o di altra amministrazione, nonché in profili simili in altre amministrazioni di settori diversi.
- Ulteriori criteri legati alle competenze culturali e professionali acquisite tramite percorsi formativi.
- Il peso dei criteri si determina nella contrattazione integrativa, con un limite inferiore del 40% del totale.
- Per il personale che non ha avuto progressioni economiche per oltre 6 anni, è possibile assegnare un punteggio aggiuntivo, che in totale non può superare il 3% del punteggio totale ottenuto. Questo punteggio aggiuntivo può variare in base agli anni trascorsi dall’ultima progressione economica ottenuta dal dipendente.
- È anche possibile definire criteri di priorità in caso di parità di punteggio, nel rispetto del principio di non discriminazione.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Ma quelli che stanno in pensione dal 1 settembre 2019 cosa le aspetta?
Il meritato riposo 🙂