differenziali-stipendiali-personale-distaccato-comandatoUn recente parere dell’Aran, il CFL 261, si occupa di fornire alcuni importanti chiarimenti sull’eventuale attribuzione di differenziali stipendiali a personale distaccato o comandato presso altri enti, amministrazioni o aziende.


Il tema del personale distaccato e comandato all’interno delle pubbliche amministrazioni è un argomento di grande rilevanza e complessità. La distinzione tra “distacco” e “comando” è fondamentale per comprendere le regole che governano questi istituti, le procedure da seguire e i limiti che ne derivano.

Una premessa in merito agli istituti del distacco e del comando

Il distacco e il comando possono rappresentare opportunità di crescita professionale per i dipendenti, offrendo esperienze diversificate e la possibilità di acquisire nuove competenze. Comportano comunque senz’altro modifiche alla condizione iniziale del dipendente, soprattutto in caso di trasferimenti geografici o cambiamenti nelle mansioni quotidiane.

Le normative che regolano il distacco e il comando variano a seconda del comparto e del tipo di amministrazione. È fondamentale fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionali di Lavoro (CCNL) all’interno del quale risulta inquadrato il lavoratore. Nel caso specifico esaminato dall’Aran le disposizioni di riferimento sono quelle che riguardano il CCNL Funzioni Locali.

Distacco

Il distacco è una modalità di mobilità temporanea in cui un dipendente viene inviato a prestare servizio presso un’altra amministrazione o ente. Il rapporto di lavoro con l’ente di origine non si interrompe, ma il dipendente opera funzionalmente presso un’altra struttura. Il distacco viene utilizzato per esigenze specifiche, come progetti particolari o per coprire temporaneamente delle carenze di organico.

Regole e procedure

  • autorizzazione: il distacco deve essere autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, che deve valutare l’interesse pubblico e le necessità organizzative.
  • durata: generalmente, il distacco ha una durata determinata, ma può essere rinnovato se le circostanze lo richiedono.
  • retribuzione: il dipendente in distacco continua a percepire la retribuzione dall’ente di origine, che può essere integrata dall’ente ospitante in caso di mansioni superiori o specifiche indennità.

Limiti

  • compatibilità: il distacco deve essere compatibile con le esigenze dell’amministrazione di appartenenza, che non deve essere penalizzata dalla temporanea assenza del dipendente.
  • volontarietà: in alcuni casi, è richiesto il consenso del dipendente, specialmente se il distacco implica un trasferimento geografico significativo.

Comando

Il comando è una forma di mobilità temporanea simile al distacco, ma con alcune differenze sostanziali. In questo caso, il dipendente viene temporaneamente assegnato ad un’altra amministrazione, mantenendo il rapporto di lavoro e la retribuzione con l’ente di origine. Il comando è spesso utilizzato per far fronte a esigenze straordinarie o emergenziali.

Regole e procedure

  • iniziativa: il comando può essere disposto su iniziativa dell’amministrazione di appartenenza o su richiesta dell’amministrazione che necessita del personale.
  • durata: anche il comando è generalmente a tempo determinato e può essere prorogato.
  • retribuzione: il dipendente in comando riceve la retribuzione dall’amministrazione di appartenenza. Eventuali integrazioni possono essere previste se il comando comporta l’assunzione di maggiori responsabilità.

Limiti

  • accordo tra amministrazioni: Il comando richiede un accordo formale tra le amministrazioni coinvolte, definendo le modalità operative e gli aspetti economici.
  • esigenze del servizio: l’amministrazione di appartenenza deve garantire che il comando non comprometta il buon funzionamento dei propri servizi.
  • trasparenza: è essenziale garantire la trasparenza nelle procedure di comando per evitare favoritismi e garantire pari opportunità.

Differenziali stipendiali a personale distaccato presso altri enti: chiarimenti

Su questo argomento tra le più recenti linee guida emesse dall’Aran (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) troviamo il parere CFL261, riguardante l’assegnazione di differenziali stipendiali al personale comandato e distaccato presso altri enti.

La questione è stata sollevata con il seguente interrogativo:

Ai sensi dell’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, è ancora possibile l’attribuzione di differenziali stipendiali al personale comandato e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende?

L’Aran ha risposto con chiarezza:

Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato/distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

In sostanza, l’assenza di un esplicito riferimento alla partecipazione del personale comandato o distaccato nelle procedure di progressione economica nel nuovo contratto non esclude la loro eleggibilità. Pertanto, questi lavoratori possono prendere parte alle procedure previste, a patto che soddisfino i requisiti specificati dall’articolo 14 del CCNL del 16 novembre 2022:

«possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 comma 4 lett. c), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;» […] «non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale dipendente per ciascuna procedura selettiva».

Questa interpretazione garantisce che il personale temporaneamente trasferito o distaccato non venga penalizzato nelle opportunità di avanzamento economico, promuovendo così una maggiore equità all’interno del settore pubblico.

Il testo completo del parere

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it