Com’è noto la pensione è una prestazione economica equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta, pertanto, allo stesso tipo di tassazione, cioè all’Irpef. L’INPS, in qualità di sostituto di imposta effettua sulla pensione una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche al pari di quanto accade per il reddito da lavoro dipendente.
Tutte le prestazioni previdenziali, dirette ed indirette, sono soggette a questa regola ad esclusione delle prestazioni assistenziali come le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Il legislatore ha infatti escluso dal prelievo Irpef queste provvidenze economiche in virtù della particolare debolezza sociale dei beneficiari di tali sostegni, slegati peraltro da qualsiasi riferimento contributivo. Oltre alle imposte, sull’importo della pensione, vengono applicate, se richieste, le detrazioni di imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e quelle previste per i pensionati.
Queste ultime in particolare risultano individuate dall’articolo 13, comma 3 e 4 del Tuir che ha introdotto una diversificazione della detrazione a seconda se il pensionato ha compiuto o meno i 75 anni di età.
In particolare per i pensionati che hanno meno di 75 anni, la detrazione annua è pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Ciò significa che tale misura minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Ad esempio ad un pensionato con un reddito di 13 mila euro la detrazione spettante sarà pari a 1.380 euro [(15 mila € – 13 mila €) / 7.500 € x 470 euro] = 125 euro. Che sommata alla detrazione base di 1.255 euro diventa 1.380 euro. Ad un pensionato che ha invece un reddito di 23mila euro spetterà una detrazione pari a 1.004 euro [1.255 x (55 mila € – 23 mila €) / 40 mila € = 1.004 euro]. Detrazione fissa pari a 1.725 euro al soggetto con un reddito inferiore a 7.500 euro mentre nessuna detrazione spetta invece ad un pensionato con una prestazione superiore a 55mila euro.
Per i pensionati che abbiano un’età uguale o superiore a 75 anni, la detrazione applicabile è maggiore pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. In ogni caso, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.Tale misura minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma nona 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
Si ricorda inoltre che in caso di due o più pensioni le ritenute sono calcolate in base al loro totale anche se sono diversi gli Enti che le erogano; alle trattenute fiscali si aggiungono, ovviamente, le addizionali regionali e comunali se dovute.