detassazione-tfs-dipendenti-pubblici-come-funzionaEcco alcune indicazioni sul meccanismo di riduzione dell’aliquota fiscale sul trattamento di fine servizio.


Detassazione TFS Dipendenti Pubblici: come funziona? La misura si abbina al prestito sul TFS/TFR nell’ambito di un pacchetto di interventi a ristoro dell’allungamento dei termini per il pagamento dell’indennità di fine servizio (comunque denominate) per i dipendenti del pubblico impiego.

Ecco un riepilogo sugli aspetti più importanti.

A questo link potete consultare un breve approfondimento con esempi di calcolo del TFS dei Dipendenti Pubblici.

Se invece volete leggere una panoramica completa sul trattamento di fine servizio potete consultare il nostro approfondimento.

Detassazione TFS Dipendenti Pubblici: come funziona?

Dal 1° gennaio 2019 l’articolo 24 del DL 4/2019 ha ridotto l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull’indennità di fine servizio e sugli altri trattamenti concessi in favore dei dipendenti pubblici per la cessazione dal rapporto di lavoro.

Infatti si prevede « a regime » un’agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio. Si detassano dunque queste indennità corrisposte ai dipendenti pubblici che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018.

Si stabilisce così una riduzione dell’aliquota crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all’erogazione dell’indennità medesima.

L’applicazione del beneficio si limita all’imponibile dell’indennità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l’aliquota piena.

Il meccanismo di riduzione è tarato in modo che il risparmio fiscale superiore si raggiunga in corrispondenza dei più elevati lassi temporali tra cessazione dal servizio e corresponsione delle singole rate, circostanze che possono verificarsi nei pensionamenti con quota 100 o ape sociale.

Come si calcola la riduzione?

In particolare, la riduzione è pari:

  • 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. O, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. O, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. O, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. O, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
  • 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro. O, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Ulteriori approfondimenti

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it