Decreto Sostegni-ter (dl 4/2022): ecco tutte le novità per gli enti locali e sui contratti pubblici.
Pubblichiamo il d.l. 4/2022, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, così detto “Decreto Sostegni ter”, G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta.
Il Decreto contiene disposizioni in materia, tra l‘altro, di sostegno alle imprese, in favore degli enti locali e della scuola.
Di seguito le disposizioni ritenute di maggior interesse.
Art. 10 – Piano transizione 4.0
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con d.m., il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Art. 12 – Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno
Il fondo istituito per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più d.m. previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
Art. 13 – Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021
Le risorse del “fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, così detto “Fondone” (ex art. 106 d.l. 34/2020 e art. 1 comma 822, legge 178/2020), sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022.
Le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni (ex art. 1, comma 827, legge di Bilancio 2021, e art. 39, comma 2, d.l. 104/2020), possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.
Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate (ex art. 109, comma 1-ter, d.l. 18/2020), e non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, legge 145/2018.
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Gli enti locali che utilizzano le risorse del fondone nel 2022 sono tenuti a inviare entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Mef, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso un modello e con le modalità definiti con d.m. da adottare entro il 30 ottobre 2022.
La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Gli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura pari al 90% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100% dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Art. 16 – Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Dal 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
Art. 29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Tale norma dispone l’obbligo di prevedere le clausole di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, nei bandi di gara, prezzi che, a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, hanno subito un forte aumento.
Si prevede che fino al 31 dicembre 2023, per le procedure di affidamento di contratti pubblici, i cui bandi, avvisi o lettere di invito siano pubblicati o inviati dopo il 27/01/2022 (data di entrata in vigore del decreto in commento) le SA sono obbligate a inserire, nei documenti di gara, le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016.
Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla SA soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto da un d.m. che verrà emanato. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti.
Entro 90 giorni dal 27/01/2022, l’Istat definirà la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. Il MIMS, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, determina con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat, le variazioni percentuali più significative nell’arco di ciascun semestre.
La compensazione in aumento o diminuzione sarà stabilità applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti il decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
L’appaltatore ha l’onere, pena decadenza, di presentare alla SA l’istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto MIMS ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
Il direttore dei lavori della SA verificherà l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori sarà, inoltre, tenuto a verificare che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Nel caso in cui la maggiore onerosità provata dall’operatore economico sia relativa a una variazione percentuale inferiore a quella individuata per decreto dal MIMS, la compensazione riconosciuta riguarderà limitatamente la predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza. Qualora, invece, la variazione percentuale sia superiore di quella individuata dal MIMS, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di tale eccedenza.
Sono esclusi dal meccanismo della compensazione i lavori che sono stati contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d’asta e al netto di ulteriori compensazioni in precedenza accordate.
Il testo completo del Decreto
A questo link potete consultare il testo del Decreto.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da self-entilocali)