decreto-sostegni-inps-indennita-covid-naspiArrivano le prime importanti indicazioni relative a indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore di alcune categorie di lavoratori e semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.


Decreto Sostegni: l’INPS , con il Messaggio n°1275 del 25/03/2021, illustra le ultime novità introdotte dal DL sulle indennità previste per l’emergenza Covid e sulla NASpI.

Infatti il decreto Sostegni, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha previsto ulteriori misure di sostegno:

  • sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori
  • e sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021.

Decreto Sostegni: l’INPS illustra le novità sulle indennità Covid e la NASpI

Con questo messaggio si forniscono alcune prime informazioni in ordine alle predette prestazioni. Tutto questo in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

Ecco tutte le novità.

Indennità COVID-19

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità della legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Beneficiari

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • inoltre i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • e infine i lavoratori dello spettacolo.

Non occorre presentare domanda

Tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità precedenti, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum. Infatti la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Ulteriore indennità onnicomprensiva

Il decreto Sostegni prevede inoltre il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità già citate.

Inoltre il decreto Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Categorie non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di novità. Cambia dunque qualcosa rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori.

Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere – in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.

Indennità non cumulabili

Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, l’articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22 del 2015.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it