decreto-legge-pa-stabilizzazioni-enti-localiAll’interno del cosiddetto Decreto Legge PA (D.L. n. 44/2023) oltre alle nuove assunzioni sono previsti nuovi criteri in merito alle stabilizzazioni del personale precario negli Enti Locali.


Il decreto-legge relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, presenta diverse novità per il comparto del lavoro pubblico.

Nello specifico questo testo consente alle pubbliche amministrazioni di potenziare le proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica.

Ad esempio il testo innalza al 12%, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR. Maggiori informazioni qui.

Scopriamo invece quali sono le novità sul fronte delle stabilizzazioni del personale precario nelle PA: cambiano infatti alcuni criteri specifici.

Decreto Legge PA: le novità in materia di stabilizzazioni negli Enti Locali

Secondo quanto indicato all’interno del disposto normativo appena aggiornato gli Enti Locali possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione del personale dipendente che:

  • abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, nel caso di gestione associata, anche presso uno di questi enti
  • risulti assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi e che sia in possesso dei requisiti presenti all’interno del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le assunzioni di personale dovranno risultare effettuate in conformità alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

Purtroppo non risulta possibile stabilizzare i somministrati ed i co.co.co, non essendo questi rapporti considerati come lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell’ente.

Il testo completo del Decreto in Gazzetta Ufficiale

Potete consultare qui il testo del DL in Gazzetta Ufficiale.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it