Sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni: l’analisi del Dottor Stefano Saracchi sul recente intervento normativo previsto dal cosiddetto Decreto Lavoro 2023 (decreto legge 4 maggio 2023, n. 48).
Con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l‘inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, il Governo è intervenuto sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro imprimendo, in specifici casi, importanti modifiche al Testo unico.
Decreto Lavoro 2023: le novità su sicurezza e tutela dagli infortuni
Analizzando in dettaglio le caratteristiche del recente intervento è possibile coglierne le sfumature tecniche di maggior rilievo da poter illustrate puntualmente.
Obblighi per il datore di lavoro
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
Con questa modifica, si interviene con una parziale delegificazione rispetto agli obblighi esistenti in capo al Datore di Lavoro. In particolare, prima del recente intervento normativo, l’articolo 18 del decreto legislativo prevedeva che il medico competente fosse nominato dal datore di lavoro nei soli casi previsti dalla medesima norma. Con il decreto legge si modifica, invece, il perimetro di riferimento in quanto ai sensi del nuovo articolo 18, comma 1, lettera a), la doverosa nomina del medico non è più solamente circoscritta alla norma di rango primario ma anche alle valutazioni dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto. Tuttavia, se da un lato questo rende il sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro strutturalmente più solido in quanto le singole aziende possono recepire più velocemente le modifiche che il contesto di lavoro richiede, va ricordato che la valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto ai sensi del medesimo articolo 28, rientra, sempre, tra gli obblighi del datore di lavoro.
Ciò quindi perfezionerebbe l’evidente meccanismo in cui una norma di rango primario attribuisce un dovere in capo ad un soggetto – il datore di lavoro – che deve stabilire, con una analisi tecnica, se quel dovere realmente esiste.
Protezione individuale nei cantieri
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
Con questa modifica normativa viene eliminata, per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, per i coltivatori diretti del fondo, per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, per gli artigiani e per i piccoli commercianti, quella carenza strutturale di applicazione delle normative di riferimento rispetto ai cantieri temporanei e mobili. Infatti la norma, nella storica applicazione del solo titolo III a tali soggetti, imponeva l’esclusivo uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale trascurando ogni riferimento ai cantieri temporanei e mobili. Viene quindi ampliato in questo caso il perimetro soggettivo di riferimento.
Medico competente e regole di condotta
c) all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «nbis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
Con questo duplice intervento si identificano delle precise regole di condotta: in particolare, il medico competente dovrà sia richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro sia identificare un suo sostituto in caso di gravi e motivate ragioni. Ciò consentirà di avere nel tempo un punto di riferimento attivo rispetto alle procedure da porre in essere dal medico competente che secondo tale linea di azione aumenterà l’importanza del suo ruolo nel sistema di riferimento.
Obblighi in capo ai noleggiatori e ai concedenti in uso
f) all’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
Anche questo intervento modifica il perimetro di riferimento degli obblighi in capo ai noleggiatori e ai concedenti in uso. La formulazione in vigore prevedeva che il concedente avrebbe dovuto acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riportasse l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali dovevano risultare opportunamente formati. Analogamente veniva chiarito che ove si trattasse di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5 – ovvero attrezzature che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erano state individuate come destinatarie di una specifica abilitazione – era necessario ottenere una analoga dichiarazione. La norma, così come modificata, amplia il novero delle fattispecie e delle casistiche che si possono invece presentare.
Formazione
g) all’articolo 73, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
Già il comma 7 dell’articolo 71 del Testo unico prevedeva che qualora le attrezzature avessero richiesto per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro assumeva le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro fosse riservato ai lavoratori allo scopo incaricati e che gli stessi avessero ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. Il medesimo articolo e comma prevede inoltre che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati fossero qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. Il testo normativo introdotto con il decreto legge sembra invece attribuire uno specifico onere di formazione proprio al datore di lavoro il quale dovrà invece provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Puntuale e chiara analisi delle novelle introdotte dal legislatore. Ottimo riferimento schematico, intellegibile anche da chi non ha uno skill prettamente giuridico/amministrativo.