decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-autonomiL’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito alle nuove indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori autonomi, subordinati e parasubordinati.


Decreto Cura Italia, le indennità per lavoratori autonomi e subordinati. Con il messaggio 1288 del 20 marzo 2020 l’Istituto ha infatti fornito le prime informazioni per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Ecco le novità introdotte in questo senso dal Decreto Cura Italia, menzionate in dettaglio nell’allegato 1 del messaggio.

Decreto Cura Italia, indennità a lavoratori autonomi, subordinati e parasubordinati

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari.

I lavoratori dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

I lavoratori non devono essere titolaridi un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

In questo caso i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme diprevidenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Vi possono accedere i lavoratori dipendentistagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli

Invece a questa indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali.

Tuttavia i soggetti devono fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non devono essere titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Infine a tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • avere prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it