L’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito alle nuove indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori autonomi, subordinati e parasubordinati.
Decreto Cura Italia, le indennità per lavoratori autonomi e subordinati. Con il messaggio 1288 del 20 marzo 2020 l’Istituto ha infatti fornito le prime informazioni per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.
Ecco le novità introdotte in questo senso dal Decreto Cura Italia, menzionate in dettaglio nell’allegato 1 del messaggio.
Decreto Cura Italia, indennità a lavoratori autonomi, subordinati e parasubordinati
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari.
I lavoratori dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- Indennità lavoratori agricoli
- Indennità lavoratori dello spettacolo
- IMPORTANTE
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
I lavoratori non devono essere titolaridi un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
In questo caso i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme diprevidenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Vi possono accedere i lavoratori dipendentistagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità lavoratori agricoli
Invece a questa indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali.
Tuttavia i soggetti devono fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non devono essere titolari di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo
Infine a tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- avere prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
IMPORTANTE
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it