ddl-concretezza-nota-di-lettura-senatoDDL Concretezza: la nota di lettura del Senato. Ecco di cosa si occupa questo documento riguardante le misure rivolte ai pubblici dipendenti.


Nota di lettura, del Senato e audizioni al disegno di legge: interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo. Ecco su cosa si è soffermato il documento riguardante il DDL Concretezza in particolare.

 

Per un maggiore approfondimento sui buoni pasto dei pubblici dipendenti potete consultare questo articolo.

 

DDL Concretezza: la nota di lettura del Senato

 

Per quanto riguarda, ad esempio, il Nucleo della Concretezza, che opererà in collaborazione con l’Ispettorato della funzione pubblica. L’attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all’Ispettorato per la funzione pubblica:

 

  • L’attività dell’Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell’effettuazione di controlli sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sul corretto conferimento degli incarichi, e sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. In altri termini l’Ispettorato rileva l’esistenza di una violazione o di un’irregolarità, senza individuare il rimedio;
  • Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, dà supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell’individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell’elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva.

 

Proprio per questi motivi non vi è sovrapposizione tra le due strutture con conseguente duplicazione di funzioni.

 

Contrasto all’assenteismo

 

Le amministrazioni che, per espressa previsione normativa, sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze provvederanno all’attuazione delle citate misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema “NoiPA” del predetto Ministero.

 

Le altre amministrazioni pubbliche provvederanno, invece, all’attuazione delle stesse misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle forniti dal predetto sistema “NoiPA” ovvero secondo le modalità previste dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Per l’attuazione degli interventi relativi ai sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza (comma 1), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

 

Ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione

 

Il dispositivo reca “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, prevedendo al comma 1 che, a decorrere dall’anno 2019, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, possano procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al perse/late di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

Inoltre, al comma 3 viene consentito, a decorrere dall’anno 2019 il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. Si evidenzia che, al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.