Danno biologico: rivalutazione importi degli indennizzi a decorrere dal 1° Luglio 2018. Le indicazioni dell’INAIL.
Con la circolare n. 41 del 29 ottobre 2018, si comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi per danno biologico. Con questa circolare è stato disposto che, con decorrenza 1° luglio 2018, la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico relativamente ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati, è determinata nella misura dell’1,10%.
La circolare
I decreti ministeriali del 23 settembre 2016 e del 4 luglio 2017 hanno confermato, con decorrenza 1° luglio 2016 e 1° luglio 2017, gli importi degli indennizzi del danno biologico vigenti nel 2015 in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per i rispettivi anni di osservazione. Per l’anno 2018, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e 2017 (media annua), pari all’1,10%.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018, nella misura dell’1,10%.
Tale rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico, maggiorato della percentuale del 16,25 corrispondente ai due aumenti straordinari di cui in premessa ormai consolidati.
Ambito di applicazione
In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018 e si applica esclusivamente agli importi erogati dall’Istituto.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2018, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2018.
Con riferimento agli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2018, stante l’assenza della definitiva valutazione del grado di menomazione, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi. In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2018 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2018.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale in questione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.
In allegato il testo completo della Circolare INAIL.