Un recente parere dell’Aran, il CFL 226, fa chiarezza sulle regole riguardanti le aspettative per motivi personali a seguito di malattia e la compatibilità con l’eventuale cumulo delle medesime.
Il dibattito sulla possibilità di cumulare le aspettative con il periodo di malattia di un dipendente è una questione che richiede una chiara comprensione delle normative e delle leggi vigenti. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran) ha per questo motivo recentemente emesso un parere pubblico in merito a questa questione.
Cumulo aspettative e malattia: i chiarimenti dell’Aran
Il caso in esame riguarda un dipendente che, dopo un prolungato periodo di malattia, richiede di essere autorizzato a fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali senza dover effettivamente tornare in servizio. La questione principale è se questa richiesta sia conforme all’articolo 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16 novembre 2022, che disciplina il cumulo delle aspettative.
Secondo il parere dell’Aran, la disciplina sulla malattia, attualmente contenuta nell’articolo 48 del CCNL del 16 novembre 2022, è sempre stata distinta e autonoma rispetto a quella sulle aspettative. Di conseguenza, l’articolo 52 del CCNL del 16 novembre 2022, che riguarda il cumulo delle aspettative, non troverebbe applicazione in questo specifico caso.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’articolo 39 del CCNL del 21 maggio 2018, relativo all’aspettativa per motivi familiari e personali, prevede che l’amministrazione conservi sempre il diritto di valutare la compatibilità dell’aspettativa richiesta con le esigenze organizzative o di servizio. Di conseguenza, l’amministrazione potrebbe legittimamente decidere di non concedere l’aspettativa richiesta al dipendente, anche se non vi è alcuna incompatibilità specifica con il periodo di malattia del dipendente.
In sintesi, il parere dell’Aran evidenzia che, sebbene le normative sul cumulo delle aspettative siano chiare, l’amministrazione ha ancora il margine di valutare caso per caso se concedere o meno l’aspettativa richiesta, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio.
Il testo completo del parere
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it