covid-19-caso-messina“Infette” le ordinanze sindacali quando l’emergenza non è locale: Covid-19 e il caso Messina.


Covid-19, caso Messina: ecco un esempio di cosa accade in queste situazioni di emergenza alle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie da parte del Sindaco.

I sindaci possono emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie solo se sono di carattere esclusivamente locale.

La pandemia, Covid-19, esclude tale potere in capo ai sindaci ed è chiaro che l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetti allo Stato o alle Regioni, in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’interessamento di più ambiti territoriali regionale.

Covid-19, caso Messina: cosa accade alle ordinanze del Sindaco in questi casi?

Tali argomentazioni hanno portato la Prefettura a bocciare l’ordinanza del sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la quale veniva disposto il divieto assoluto di spostamento per tutti i cittadini e la chiusura generalizzata di tutti gli uffici, pubblici e privati.

Il Prefetto ha stoppato l’ordinanza “coprifuoco” emanata Sindaco. Dal Viminale hanno ritenuto che il provvedimento sindacale contenesse misure da ritenersi in contrasto con i provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello statale, in particolare, da ultimo, con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020.

Il provvedimento nasceva dalla convinzione del primo cittadino della Città dello Stretto che le misure disposte dal Consiglio dei Ministri, prima del DPCM dell’11 marzo scorso, fossero troppo blande.

I fatti nel loro svolgimento

Il Sindaco ha agito in base all’art. 50, comma 5, del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000). La norma prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti le ordinanze contingibili e urgenti, ma lo stesso comma sancisce espressamente ed inequivocabilmente che l’intervento del Sindaco è circoscritto alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

Nel caso del Coronavirus, lo Stato era già intervenuto più volte e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia. Di tutto, evidentemente, si può parlare tranne che di emergenza sanitaria a livello locale.

L’art. 35 del D. L.  2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in maniera persino ultronea, prevede che

“A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate. E, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate. E, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

Non bastava, quindi, che il Sindaco di Messina, ritenesse non efficaci o incongruenti le misure straordinarie del premier Conte, per potere intervenire.

Conclusioni

Si devono considerare in contrasto con le misure statali tutti quegli interventi che disciplinano in maniera differente aspetti già presi in considerazione dallo Stato. Il contrasto sussiste anche se il Sindaco intende adottare misure più restrittive.

Le ordinanze sindacali possono intervenire solo su aspetti, di rilevanza solo comunale, non normati dalle misure statali.

Il Presidente della Regione Sicilia, con propria ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13 marzo scorso ha dettato ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sancendo che gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Tale azione di raccordo può avvenire tramite l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna