corte-conti-scorrimento-graduatorieUn ente locale richiede alla Corte dei Conti un parere in odine all’obbligo o alla facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dovendo procedere al reclutamento di unità di personale.


La Sezione controlli della Sardegna, con la deliberazione 85/2020 (in fondo alla pagina il link al testo) si esprime affermando che per gli Enti locali che non aderiscono alla ricognizione di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del D.L. n. 101/2013 o che non si rivolgono al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, le disposizioni che riguardano lo scorrimento delle graduatorie hanno valore di “principio” a cui sono tenuti a conformarsi.

Pertanto, non sono esentati dal dovere di fornire adeguata motivazione rispetto alle circostanze che hanno giustificato l’opzione per l’una o l’altra modalità di reclutamento, considerato il favor del legislatore per l’utilizzo delle graduatorie pubbliche.

La giurispridenza amministrativa

Al riguardo i giudici richiamano la giurisprudenza amministrativa dell’art. 35, comma 5-ter, del TUPI (che essenzialmente riproduce il contenuto dell’art. 91, comma 4, del TUEL, pur sorpassando la locuzione facoltativa “eventuale”) secondo il quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni (efficacia ridotta rispetto al precedente limite triennale in forza dell’art. 1, comma 149, della legge di bilancio per l’anno 2020) dalla data di approvazione.

E prosegue ribadendo che “La formulazione della norma non è più imperniata sull’attribuzione di una facoltà puramente discrezionale (dell’assunzione per scorrimento della graduatoria in luogo di nuovo concorso, facoltà prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 3/1957 – “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – che ha dato, per la prima volta, diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento all’istituto dello scorrimento), ma, mediante l’uso dell’indicativo presente (“rimangono vigenti”), evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione.

Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace.

Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.”

È pur vero che l’individuazione della modalità di reclutamento alle quale fare ricorso, rientra nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione locale, ma questa dovrà orientarsi nell’ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riservati all’esclusivo apprezzamento dell’Ente.

Corte dei Conti: il parere sullo scorrimento delle graduatorie

In ogni caso, precisano i giudici contabili, nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria (evenienza che anche la Cassazione – Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce “modalità prioritaria di reclutamento del personale della P.A.”) è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all’assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere) ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi sono quelli indicati dall’art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020.

Il tenore letterale del citato comma 147 non presenta particolari problemi interpretativi e, scandendo i termini di validità delle graduatorie concorsuali in relazione all’anno di approvazione delle stesse, dispone che “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

  • le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
  • le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
  • infine le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

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Il termine di validità

Al riguardo viene precisato che il termine di validità biennale non riguarda gli Enti locali. La legge di bilancio per l’anno 2020, infatti, interviene a modificare l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI ma non va ad intaccare la disciplina posta dall’art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione…”.

In ultimo, l’attenzione del Collegio si sofferma sulla evenienza, ipotizzata dal Comune, di ricorrere alle graduatorie di altre Amministrazioni.

Al riguardo richiama la disposizione dell’art. 9 della L. n. 3/2003 che rinvia a un regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988 e l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 che dispone “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate (le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici) … possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”

Anche in questo caso la normativa, pur non essendo esplicitamente diretta alle Amministrazioni centrali, ha valore di principio di carattere generale valevole anche per gli Enti locali.

Il tessuto normativo vigente spinge inoltre a interpretare l’espressione normativa “previo accordo” in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi testuali per un’interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell’accordo (né all’approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell’indizione della procedura concorsuale) seppur l’accordo debba, necessariamente, intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria stessa.

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Il testo della deliberazione della Corte dei Conti

A questo link potete consultare il testo completo della deliberazione.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano