I lavoratori del corpo forestale dello Stato che saranno assorbiti nell’Arma dei Carabinieri non avranno diritto all’ausiliaria. Lo prevede lo schema di decreto legislativo volto alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche attualmente all’esame delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato. Il trasferimento non determinerà, dunque, l’attribuzione dell’ausiliaria che, come noto, garantisce al personale militare, a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda che abbia manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione la corresponsione di un’indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza. Questa disposizione però non sarà estesa ai dipendenti che saranno trasferiti nei ruoli temporanei ad esaurimento destinati ad accogliere il personale proveniente dal Corpo Forestale.
Confermata la procedura di trasferimento delle risorse umane del Corpo Forestale dello Stato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Capo del Corpo forestale dello Stato, con apposito provvedimento, provvederà alla ripartizione del contingente di personale del Corpo nelle amministrazioni di destinazione sulla base della ripartizione delle funzioni stabilite nel decreto stesso tra i vari corpi. In sostanza buona parte del personale transiterà nell’Arma dei Carabinieri fatta eccezione per alcuni contingenti specifici che andranno ad arricchire il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nell’attribuzione del personale si terrà conto del servizio svolto nelle unità dedicate all’assolvimento delle funzioni trasferite; delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni; delle specializzazioni possedute dal personale in questione.
Gli interessati potranno comunque presentare domanda per una destinazione diversa da quella prestabilita, ad esempio, optando per la privatizzazione del rapporto di lavoro con il trasferimento in altra amministrazione (civile) dello stato. Il personale che transiterà nell’Arma sarà inserito in sette ruoli transitori appositamente creati: il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente, per l’inquadramento degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato; il ruolo forestale degli ispettori in sevizio permanente; il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente; il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente; il ruolo forestale dei periti in servizio permanente; il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente; il ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente. Il transito che avverrà secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell’art. 632 del Codice dell’ordinamento militare, con l’anzianità nella qualifica posseduta mantenendo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza sarà accompagnato dall’erogazione di uno specifico corso di formazione militare.
Si tratta di ruoli che, a parte l’immissione iniziale, non saranno in prosieguo alimentati e saranno quindi destinati ad esaurirsi nei prossimi anni. A regime, infatti, il ruolo dei forestali dell’Arma sarà unico e si accederà solo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale potranno partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età. Da segnalare che al personale transitato nei ruoli ad esaurimento continueranno, inoltre, ad applicarsi i limiti d’età per la cessazione dal servizio già previsti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale e la progressione di carriera prevista nel Corpo di provenienza.