coronavirus-premi-dipendenti-pubblici-ferieA rispondere alla domanda, fornendo un chiarimento essenziale per il Pubblico Impiego, è l’ultimo documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.


Coronavirus, premi Dipendenti Pubblici: ferie fuori dal calcolo? Ecco cosa sostiene la risoluzione delle Entrate n. 18/E/2020.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate va a fornire ulteriori chiarimenti, dopo quelli forniti nel documento precedente di qualche settimana fa.

Ricordiamo che, nella fattispecie, si parla dell’erogazione nella busta paga di aprile di un premio ai dipendenti spettante per il mese di marzo 2020, come previsto da articolo 63 del Decreto Cura Italia.

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Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Coronavirus, premi Dipendenti Pubblici: ferie fuori dal calcolo?

Nella circolare precedente si leggeva che «non sono da considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia».

Secondo l’interpretazione fin qui adottata, dunque  i 100 euro promessi dovevano essere moltiplicati per un rapporto dato dal numero dei giorni lavorati in ufficio rispetto a quelli lavorabili, con riferimento al mese di marzo, così come dispone il decreto. Conseguenza logica di questa affermazione consisteva nella irrilevanza di queste assenze ai fini del bonus.

Invece adesso la posizione dell’Agenzia delle Entrate è leggermente diversa.

Secondo quanto riportato nel documento:

La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di marzo.

In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working. Ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi,ecc.).

Dunque, le ferie non sono da conteggiare fra i giorni lavorati mentre contribuiscono nella quantificazione dei giorni lavorabili. In buona sostanza per i giorni di ferie il premio non spetta.

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Premio spetta anche a chi ha il part time

Il premio di 100 euro spetta, invece, anche al lavoratore indipendentemente se in full time o part time. Questo sempre a condizione che abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto.

Anche con un contratto part time ai fini del calcolo si deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro.

Smart Working ancora fuori dal Premio

Attenzione: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, come abbiamo visto riportando la citazione testuale del documento, conferma le regole relative allo smart working, come indicato nel precedente documento.

Il premio pertanto non spetta quando il dipendente non ha svolto l’attività nel luogo di lavoro perché era in smart working.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it