I dettagli nell’ultima Circolare diffusa dall’INPS.
Coronavirus, Permessi Legge 104. Le novità arrivano grazie alla Circolare numero 45 del 25 Marzo 2020, e seguono le direttive diramate a livello nazionale negli ultimi decreti.
Infatti, l’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Disposto con decreto del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.
La circolare 45 /2020 fornisce adesso le istruzioni amministrative sui congedi per i genitori e i permessi aggiuntivi legge 104/92 ampliati appunto dal Decreto Cura Italia.
Riproporzionamento permessi 104 Dipendenti Statali: le indicazioni dell’ARAN.
Coronavirus: Permessi Legge 104
Si prevede infatti la possibilità di usufruire di ulteriori 12 giornate complessive da utilizzare nei mesi di marzo ed aprile, che si vanno ad aggiungere agli ordinari 3 giorni mensili.
Inoltre va aggiunto che i 12 giorni possono essere usufruiti e distribuiti all’interno del periodo di riferimento a libera scelta del lavoratore.
Infine l’estensione dei permessi in oggetto potranno essere utilizzati ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 33 legge 104/92. Dunque, non solo per l’assistenza di familiari in situazione di handicap grave, ma anche per sé stessi qualora trattasi di lavoratore invalido.
A questo link un riepilogo completo sul Congedo straordinario Legge 104 Dipendenti Pubblici.
Si conferma che i 12 giorni sono riferiti ad entrambi i mesi e possono essere fruiti a seconda delle necessità
- in forma frazionata, anche a ore,
- o consecutiva,
in aggiunta ai tre giorni mensili ordinariamente previsti .
In favore dei genitori lavoratori dipendenti è previsto il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione.
A questo link il testo della Circolare INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it