A partire dal 1° aprile 2023 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di copertura assicurativa per i dipendenti degli enti locali: ecco le novità.


Le novità in materia di assicurazioni per i dipendenti arrivano grazie alla firma dello scorso novembre sul nuovo CCNL delle Funzioni Locali.

Un rinnovo, ricordiamo, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e che sortisce molteplici effetti sulla disciplina dedicata ai lavoratori dipendenti del comparto.

Come anticipato, dallo scorso 1° aprile (entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale) le vecchie regole contenute nell’articolo 43 del Contratto collettivo del 14 settembre 2000 saranno sostituite dal nuovo intervento di restyling dell’istituto della copertura assicurativa dei dipendenti degli enti locali.

Copertura assicurativa dipendenti enti locali: le novità per il 2023

Si tratta di un’operazione di rimodulazione dell’istituto che in gran parte ricalca quella prevista per il personale del comparto delle funzioni centrali per il triennio 2019/2021.

Secondo l’articolo 58 del nuovo CCNL gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative.

La polizza è rivolta alla copertura:

  • dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi
  • di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati
  • e di lesioni o decesso del dipendente e delle persone per cui risulta autorizzato il trasporto.

Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge all’assicurazione obbligatoria.

Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento.

Gli enti inoltre assumono le necessarie iniziative, compreso il patrocinio legale per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno.

Ai fini della stipula, le amministrazioni possono:

  • associarsi in convenzione
  • oppure aderire ad una convenzione già esistente.

Per la scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it