conversione-decreto-sostegni-comuniNella nota sintetica ANCI sono illustrate le principali novità, di interesse per i Comuni, introdotte dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato al disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni.


Come evidenziato dall’ANCI, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. sostegni, è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato.

Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula dove il Governo presenterà un maxiemendamento che recepirà le modifiche delle commissioni.

Nei giorni scorsi sono anche emerse nella nuova bozza della versione “bis” le proposte per cittadini e Imprese.

La data per l’erogazione dei bonifici previsti dal Decreto Sostegni Bis.

Legge di Conversione del Decreto Sostegni: le misure di interesse per i Comuni

Segnaliamo alcune novità introdotte dalle Commissioni, per le restanti vi rimandiamo alla lettura completa del documento, in allegato alla fine dell’articolo.

Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (art. 1-bis)

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR).

Proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2)

Con un modifica introdotta dalle commissioni e su proposta dell’ANCI, viene prorogata al 31 dicembre 2021(la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30 giugno) l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.

Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale (art. 30, co. 11-bis)

La norma permette la, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di superare il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di “predissesto” per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, co. 5, TUEL), fissando il nuovo termine al 30 settembre 2021, qualora il predetto termine ordinario scada antecedentemente a tale data.

Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di ripresentare un nuovo piano a modifica di un precedente già presentato.

Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis)

All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte infine le parole: ”e del 2021”».

Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021.

Il testo completo della nota ANCI

Potete consultare la nota al completo a questo link.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it