Contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita: l’Inps, con messaggio n. 2653 dell’11 luglio 2019, ha fornito istruzioni operative utili ai fini della complessiva istruttoria delle domande relative all’accredito.
Contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita: un messaggio dell’INPS fornisce importanti chiarimenti.
Nel caso di aspettativa che perdura nel tempo il lavoratore che chiede l’accredito figurativo, dovrà produrre una dichiarazione del datore di lavoro. Per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui si sia concessa o prorogata a tempo indeterminato e che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine. Questo ove il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa.
A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.
Contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita: le dichiarazioni
Si ribadisce, pertanto, che le dichiarazioni ora per allora del datore di lavoro potranno essere utilizzate solo per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui questa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato.
Con la circolare n. 153 del 24/10/2017 è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’utilizzo esclusivo del canale telematico. Questo per la presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali.
Il modello “AP123”
Nell’ambito del modello “AP123”. Allegato alla predetta circolare e reso disponibile ai fini della raccolta delle informazioni datoriali necessarie all’istruttoria della domanda, è stato inserito un prospetto retributivo. Contenente le principali voci afferenti alla retribuzione teorica spettante per l’accredito figurativo.
Detto prospetto dovrà essere validato dall’Ispettorato territoriale del lavoro che ha la competenza a raffrontare i dati dichiarati dal datore con quelli dei contratti collettivi applicabili al caso concreto.
Tuttavia, rilevate alcune criticità in merito alla verifica dei citati prospetti retributivi per i casi in cui la retribuzione ivi indicata, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione alle componenti retributive da qualificare come retribuzione teorica, contenga, in relazione ai diversi CCNL, voci retributive ulteriori rispetto a quelle rappresentabili.
In relazione a detti casi, ove pervengano osservazioni da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, sarà cura della Struttura territoriale Inps attivarsi con il datore di lavoro al fine di richiedere l’ulteriore specifica delle voci retributive, da inoltrare successivamente al predetto Ispettorato per la convalida.